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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2010.118
Data decisione, Autorità: 29.09.2010, IICCA

Titolo:

Contratto di lavoro, pagamento di ore supplementari, privilegio del credito in prima classe nel fallimento della datrice di lavoro
 

LAVORO STRAORDINARIO
ORDINE DEI CREDITORI
art. 339 CO
art. 219 LEF



 

 

 

Incarto n.
12.2010.118

Lugano

29 settembre 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa a procedura speciale per contratto di lavoro - inc. n. DI.2009.35 della Pretura del Distretto di Riviera - promossa con istanza 30 giugno/7 luglio 2009 da

 

 

AP 1

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. dall'amministratore unico __________, __________

 

 

 

 

con cui l'istante ha chiesto gli sia riconosciuto un credito di fr. 29'764.15 a titolo di retribuzione per ore straordinarie effettuate da settembre 2003 a ottobre 2005, per lo stipendio di ottobre e novembre 2005 e per la quota parte di tredicesima mensilità 2005 oltre alla restituzione della trattenuta LPP conteggiata erroneamente nel 2005, pretesa ridotta in sede di conclusioni a complessivi fr. 22'996.–;

 

domanda avversata dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione e che il Pretore, con sentenza 17 maggio 2010, ha parzialmente accolto condannandola a pagare all'istante fr. 23.05 oltre interessi al 5% dal 10 novembre 2005 -per il tramite di un ordine d'ingiunzione rivolto all'ex amministratore del fallimento- e ponendo a carico di AP 1 l'obbligo di versare alla controparte fr. 300.– a titolo di indennità parziali;  

 

appellante l'istante che, con atto di appello 3 giugno 2010, chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso che il credito contestato gli sia riconosciuto per l'importo di fr. 20'604.15 oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2005, ripetibili protestate;  

 

 

 

 

mentre la convenuta con osservazioni 28 giugno 2010 propone di respingere l'appello, protestate ampie spese e ripetibili oltre interessi del 5%;  

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 1° settembre 2003 AO 1, società attiva quale impresa generale di costruzioni, ha assunto AP 1 in qualità di assistente di cantiere. Il contratto di lavoro, verbale, è stato concluso a tempo indeterminato e, oltre al versamento di un salario mensile lordo, prevedeva una settimana lavorativa di 42,5 ore settimanali e un termine contrattuale di disdetta di 2 mesi (cfr. doc. 3). L'8 luglio 2005, AP 1 ha disdetto il rapporto di lavoro con AO 1 (doc. I) per il 30 settembre 2005. Il medico curante di AP 1 ha attestato una sua inabilità lavorativa per malattia, in ragione del 100% tra il 6 settembre ed il 16 settembre 2005, ridottasi poi al 50% dal 17 settembre al 31 ottobre 2005 (doc. O, pag. 2 seg.). L'ultimo giorno lavorativo di AP 1 presso AO 1 è stato stabilito all'11 ottobre 2005 (cfr. doc. 3).     

 

 

                                  B.   Con decreto 24 marzo 2006 il Pretore del Distretto di Riviera ha concesso a AO 1 una moratoria concordataria di sei mesi, poi protratta di altri sei mesi. L'omologazione di quel concordato è stata rigettata in data 14 maggio 2007. L'appello che ne è seguito è stato respinto con decisione 30 luglio 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'Appello -autorità superiore in materia di concordato- confermata poi dal Tribunale federale il 13 febbraio 2008. La relativa pubblicazione sul FUSC, del 27 febbraio 2008, era accompagnata dell'avviso giusta l'art. 309 LEF secondo cui entro i successivi 20 giorni ogni creditore di AO 1 poteva esigerne l'immediata dichiarazione di fallimento.   

 

 

                                  C.   Il fallimento di AO 1 è stato pronunciato con decreto 11 marzo 2008, a far tempo dal giorno successivo. Depositata la relativa graduatoria, il 10 gennaio 2009 la società fallita ha nuovamente formulato una proposta di concordato, che il Pretore del Distretto di Riviera ha poi omologato con decreto 19 giugno 2009. Il primo giudice ha quindi assegnato ai creditori di cui AO 1 contestava il credito -fra cui quello di AP 1 appunto- il termine di 20 giorni per promuovere al luogo del concordato l'azione intesa all'accertamento del proprio credito (art. 315 LEF). Nel contempo il Pretore ha revocato il fallimento della società e ordinato all'ex amministratore del fallimento di depositare -fra l'altro- una garanzia a favore di AP 1 di fr. 29'673.10, l'importo contestato.  

 

 

                                  D.   Con istanza 7 luglio 2009 AP 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Riviera per chiedere la condanna di AO 1 al pagamento di complessivi fr. 29'764.15 -oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2005- a titolo di retribuzione per ore supplementari effettuate da settembre 2003 a ottobre 2005 (fr. 17'415.70), supplemento del 25% per ore non compensate (fr. 4'353.95), salario ottobre e novembre 2005 (fr. 9'160.–), quota parte tredicesima mensilità per 11 mesi (fr. 4'198.35), rimborso LPP conteggiato nel 2005 (fr. 318.60) e spese di esecuzione (fr. 200.50), dedotti una quota parte AVS/AI del 6.05% (fr. 1'871.25) e un acconto pagato il 9 novembre 2005 (fr. 4'011.70).

 

 

                                  E.   Preso atto che convenuta e amministratore unico avevano impugnato davanti alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello -autorità superiore in materia di concordato- il dispositivo di omologazione del concordato laddove assegnava ai creditori un termine di 20 giorni per promuovere la causa di accertamento, il Pretore ha sospeso la procedura in esame con decreto 10 luglio 2009. Appurato che l'appello era stato ritirato, la causa è quindi stata riattivata il 26 agosto 2009.

 

 

                                  F.   All'udienza di discussione tenutasi il 24 settembre 2009, l'istante ha precisato di sottostare al contratto collettivo di lavoro per l'edilizia, di lavorare all’esterno sui cantieri (trasporto e ritiro materiale, ecc.), di avere per contratto l'obbligo di prestare 176 ore mensili, di avere sempre consegnato alla datrice di lavoro i suoi conteggi sulle ore mensili effettuate, di non essere mai stato pagato per le ore supplementari in quanto la ditta versava in difficoltà economiche, di ricondurre la disdetta anche a questo motivo, di avere nondimeno continuato a lavorare fino all'11 ottobre 2005 giorno in cui la convenuta gli vietò di ripresentarsi, di avere sofferto di un'inabilità lavorativa durante il decorso del termine di disdetta, di avere contestato quella disdetta il 19 ottobre 2005 e, per finire, di come lo stipendio per ottobre e novembre 2005 gli fosse interamente dovuto.

 

                                         In sede di risposta, la convenuta ha chiesto il versamento di una cauzione di fr. 5'000.–, per insolvibilità e domicilio sconosciuto dell'istante. Ha poi contestato tutte le sue pretese, affermando che egli era stato assunto in quanto fratello dell'allora contitolare della ditta, aveva sempre controfirmato i conteggi di stipendio senza mai nulla eccepire riguardo a ore supplementari dovutegli e aveva unilateralmente disdetto il suo contratto di lavoro. La convenuta ha altresì precisato che come tale quella disdetta non era mai stata revocata, e men che meno essa aveva accettato un ritiro in tal senso, che sin dal 1° ottobre 2005 l'istante era stato invitato a non più ripresentarsi in ditta, che il 28 novembre 2005 aveva trasmesso il formulario dell'assicurazione disoccupazione per l'istante, che malgrado l'inabilità per malattia a quest'ultimo il salario era comunque stato versato nella misura del 100% e che, semmai, l'istante aveva diritto al dividendo di cui al concordato omologato (10%) e non all'importo rivendicato. Con la replica e la duplica, le parti hanno in sostanza ribadito il loro punto di vista.

 

 

                                  G.   Trattandosi di procedura per salari e mercedi e avendo l'istante prodotto il certificato rilasciato dal suo comune di domicilio, con decreto 8 ottobre 2009 il Pretore ha respinto la domanda di cauzione.

 

                                         Nel frattempo, il 5 ottobre 2009 l'istante ha chiesto di stralciare da quanto da lui preteso l'importo di fr. 9'160.– a titolo di salario per novembre e dicembre [recte: ottobre e novembre 2005]. Il 12 ottobre 2009, la convenuta ha così auspicato la liberazione della garanzia da essa depositata, in corrispondenza di quella precisa cifra. L'istante vi si è opposto con scritto del 19 ottobre 2009 e ha proposto una nuova quantificazione delle sue richieste in almeno fr. 23'115.50, oltre  interessi e indennità per pasti fuori casa. Con decreto 4 novembre 2009, il Pretore ha parzialmente accolto la richiesta della convenuta, autorizzando la liberazione di fr. 9'514.80 da dedursi dall'importo depositato per garanzia giusta la sentenza 19 giugno 2009.    

                 

 

                                  H.   Esperita l'istruttoria, in luogo del dibattimento finale le parti hanno chiesto l'assegnazione di un termine per presentare le rispettive conclusioni scritte. Il Pretore ha fissato la scadenza al 2 dicembre 2009. La convenuta ha ottemperato a questo invito il 14 novembre 2009, ribadendo la sua integrale opposizione alla pretesa dell'istante e precisando che per pranzo egli rientrava ogni volta al suo domicilio. Con memoriale 1° dicembre 2009, quest'ultimo ha confermato il suo punto di vista e quantificato la sua richiesta in fr. 22'995.–, interessi al 5% dal 1° dicembre 2005 e in un'indennità per pasti fuori casa stabilita dal Pretore.

 

 

                                    I.   Con sentenza 17 maggio 2010, il Pretore del Distretto di Riviera ha parzialmente accolto le richieste dell'istante riconoscendogli un credito di fr. 23.05. La prima volta con precetto esecutivo del 1° dicembre 2005 quest'ultimo aveva rivendicato fr. 16'300.80 per pretese ore supplementari da lui effettuate. Con l'istanza in esame la cifra era poi stata fissata in fr. 29'764.15, quindi ridotta a fr. 20'604.15 e aumentata in sede di conclusioni a fr. 22'995.– oltre spese per i pasti fuori casa. L'istante anzitutto non aveva provato di avere revocato la disdetta 8 luglio 2005, fatto questo contestato dalla convenuta. E, in merito, non v'era traccia di una prova scritta, né egli aveva indicato a chi il preteso annullamento era stato comunicato verbalmente, fermo restando che non era dimostrato che la convenuta l'avesse poi accettato. L'istante aveva anche giustificato la disdetta per il ritardo nel pagamento di arretrati dovutigli e, in proposito, non pretendeva che la situazione fosse nel frattempo cambiata. Il precetto esecutivo 1° dicembre 2005 inoltre si riferiva a una “liquidazione finale al 30.9.2005” e a un conteggio valido sempre al 30 settembre 2005. Dal 1° ottobre 2005 e per iscritto il giorno 11, la convenuta aveva inoltre invitato l'istante a non ripresentarsi in ditta, fermo restando che i giorni di lavoro così effettuati erano stati tutti retribuiti. Infine, posto che era stato l'istante a disdire il contratto di lavoro, l'inabilità lavorativa non comportava l'applicazione dell'art. 336c cpv. 1 lett. b CO. Pertanto, ma solo se realmente dimostrate, l'istante poteva semmai mirare al compenso di ore supplementari prestate tra settembre 2003 -inizio del contratto di lavoro- e il 30 settembre 2005, e non dopo il 1° ottobre 2005.            

 

                                         Ciò posto, i clienti della convenuta sentiti quali testi avevano escluso l'eventualità del lavoro sui cantieri durante i giorni festivi. Dal canto suo il responsabile del personale della convenuta aveva escluso di avere dato ordini in senso contrario all'istante. Solo un ex dipendente aveva parlato di mansioni svolte in occasione di giorni festivi, teste però in grave stato di inimicizia con la convenuta e le cui affermazioni non coincidevano con i tabulati sugli orari di lavoro prodotti dall'istante il quale, pertanto, non aveva dimostrato alcunché in proposito. D'altra parte egli non aveva neanche provato di avere tempestivamente informato la convenuta circa la necessità di svolgere quelle ore e non risultava che quei tabulati erano stati consegnati e vidimati dalla datrice di lavoro. Inoltre, contestualmente alla firma dei conteggi di stipendio mensili l'istante non aveva mai accennato a ore straordinarie da pagare, e men che meno risultava da altri scritti. Solo a metà novembre 2005 l'istante aveva avanzato pretese per ore supplementari dovutegli, credito che a primavera 2006 aveva poi insinuato nell'ambito della moratoria concordataria. Di modo che, in assenza di un riscontro probatorio, alcuna retribuzione a tale titolo poteva essergli riconosciuta. Infondata era pure la pretesa indennità per pasti fuori domicilio: oltre che tardiva -poiché formulata solo con le osservazioni 20 ottobre 2009 alla domanda di liberazione della cauzione- nulla indicava che l'istante fosse solito restare in cantiere per pranzo. Irrilevanti per finire i documenti prodotti dall'istante con le sue conclusioni.

 

                                         Il Pretore ha nondimeno accertato che la deduzione della quota parte di LPP era da computare sullo stipendio di ottobre 2005 solo in riferimento agli 11 giorni di lavoro effettivamente prestati, per un importo pari a fr. 88.05. Di modo che i restanti fr. 230.55 trattenuti in eccesso andavano restituiti. Visto che il fallimento della convenuta non era stato chiesto in applicazione dell'art. 309 LEF (art. 190 cpv. 1 n. 3 LEF) ma a seguito di procedura esecutiva ordinaria -ossia precetto esecutivo e comminatoria di fallimento- quell'importo non godeva tuttavia del privilegio di cui all'art. 219 cpv. 4 lett. a LEF (prima classe). Il credito dell'istante era così da riconoscere nei limiti del 10% di dividendo omologato in sede di concordato. Di qui, il parziale accoglimento dell'istanza per fr. 23.05.      

 

 

                                  L.   Con appello 3 giugno 2010 l'istante postula la riforma del giudizio impugnato e il riconoscimento di un credito di fr. 20'604.15 oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2005. Accenna dapprima a una causa rimasta allo stadio preliminare, dove aveva notificato un teste chiave che avrebbe confermato le sue ore supplementari, l'avvenuta consegna dei tabulati orari e la revoca della disdetta 8 luglio 2005. Lo stesso era però rientrato in __________ a fine 2007, fatto di cui allora l'istante aveva informato il Pretore affinché potesse provvedere a raccoglierne anzitempo la deposizione. In merito, egli si riserva quindi di introdurre una richiesta di restituzione in intero contro le sentenze. Per l'appellante il suo credito era inoltre privilegiato ai sensi dell'art. 219 cpv. 4 Prima classe lett. a LEF. In proposito, il Pretore si era soffermato sull'art. 219 cpv. 5 n. 1 LEF senza considerare che per l'art. 219 cpv. 5 n. 3 LEF anche un’eventuale vertenza concernente il credito contestato -e che in concreto era intercorsa tra il 2007 e il 2009- non andava computata nel termine di sei mesi di cui al cpv. 4 Prima classe lett. a del medesimo articolo. L'interessato precisa altresì di non avere potuto chiedere il fallimento della convenuta entro i 20 giorni di cui all'art. 309 LEF, in quanto la stessa era già stata dichiarata fallita. Solleva per finire dubbi sulla procedura di concordato.

                                         In merito alle ore supplementari, i testi avevano confermato la presenza di operai sul cantiere il sabato e per casi d'urgenza (allagamento di una cantina). Il suo tabulato delle ore 2005, la cui consegna era presupposto per il versamento del salario, era stato usato dalla convenuta per allestire il conteggio finale, deducendo 16 ore e ¾ seppur le 176 dovute fossero di gran lunga superate. Infine, il controllo delle ore era stato delegato ai lavoratori, in quanto la convenuta non disponeva di un sistema di timbratura o altro.  

 

 

                                         Nelle sue osservazioni 28 giugno 2010, la convenuta propone la reiezione dell'appello, protestate ampie spese e ripetibili, oltre interessi.

 

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   L'appellante insorge anzitutto con il suo appello rinviando ad una “identica precedente causa, incarto DI2007.34, del 16 maggio 2007 e successivamente stralciata con decreto 26 agosto 2009; causa che, non so per quale motivo, è rimasta limitata agli atti preliminari ”. L'interessato afferma in particolare di avere in quel contesto indicato un “testimone chiave” nella persona del “sig. A__________”, il quale "avrebbe potuto testimoniare per quel che concerne le ore supplementari, il ritiro della disdetta nonché nel caso specifico, della consegna già a inizio 2005 del conteggio delle ore supplementari effettuate”. Egli aggiunge inoltre che lo stesso “a fine 2007 è rientrato definitivamente in __________” e che “la pretura è stata informata in anticipo di questo fatto con lettera 7 dicembre senza peraltro che venisse fatto alcun passo per raccoglierne la deposizione” (appello, pag. 1). Ma, come tale, la censura non ha finalità pratica per la vertenza in esame.

 

                                         a)  In primo luogo giova evidenziare che il verbale dell'udienza di discussione del 24 settembre 2009 non accenna né all'incarto appena indicato né al teste menzionato dall'appellante. E, di per sé, l'interessato non pretende il contrario. Invero nelle sue conclusioni 1° dicembre 2009 il ricorrente aveva -fra l'altro- indicato “il sig. A__________ intervenuto con me sul cantiere S__________, chiamato come teste nelle precedente petizione DI2007.34 poi divenuta nulla così come la AC2008.4 dopo la concessione del concordato” (act. XIII: conclusioni, pag. 2 n. 3). Nondimeno, si volesse anche prescindere dalla tardiva notifica, egli si è limitato a rilevare che quel teste non era stato “purtroppo mai sentito poiché a dicembre 2007 è rientrato definitivamente in __________” (act. XIII: conclusioni, pag. 2 n. 3), senza trarre alcuna conclusione. Peraltro, la mancata audizione di un testimone notificato nell'ambito di un'altra causa, va semmai sollevata in quello specifico contesto. Punto di vista che, a ben vedere, sembra condividere anche l'appellante ritenuta la premura con cui ha inteso riservarsi “se del caso di richiedere la restituzione in intero contro la sentenza” (appello, pag. 1 in basso).    

 

                                         b)  Ci si potrebbe invero chiedere se trattandosi di procedura retta dal diritto del lavoro, in virtù del principio indagatorio o inquisitorio sociale (art. 343 cpv. 4 CO) il Pretore non dovesse provvedere d'ufficio a richiamare il citato incarto DI2007.34, trattandosi di causa -a detta dell'appellante- oltre che nota al primo giudice, volta ad accertare il credito tutt'oggi contestato e quindi atta a sospendere i termini giusta l'art. 219 cpv. 5 LEF (appello, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto). Nella misura in cui l'appellante si duole del mancato riconoscimento del privilegio di cui all'art. 219 cpv. 4 Prima classe lett. a LEF, l'appello è già di per sé fondato per altri motivi, come si vedrà in seguito (consid. 2). Un richiamo di quell’incarto sarebbe pertanto inutile. Nella misura in cui l’appellante lamenta il mancato riconoscimento delle ore supplementari, vi è da rilevare che egli non ha indicato la deposizione dell’ex collega di lavoro come mezzo di prova all’udienza di discussione, né nelle conclusioni di causa. Non può dunque pretendere in questa sede l’assunzione di tale prova, avendo omesso di notificarla nei tempi e modi stabiliti dalle norme procedurali applicabili (sentenza del Tribunale federale del 3 settembre 2009, 4A_522/2009, consid. 3.1). Del resto sono stati sentiti numerosi altri testimoni in relazione al tema delle ore supplementari, tra i quali il proprietario del cantiere su cui avrebbe dovuto riferire l’ex collega di lavoro, di modo che il Pretore non aveva motivo di dubitare della completezza delle allegazioni di fatto e dei mezzi di prova offerti dall’istante e non era pertanto tenuto ad assumere di sua iniziativa altre prove. 

 

                                   2.   L'appellante, che si considera un creditore privilegiato ai sensi dell'art. 219 cpv. 4 LEF, rimprovera al Pretore di essersi limitato a tener conto dell'art. 219 cpv. 5 n. 1 LEF, dimenticando per contro l'art. 219 cpv. 5 n. 3 LEF dove è appunto previsto che ai fini del computo dei termini che -per quanto qui di rilievo- classificano una pretesa quale credito di Prima classe (cpv. 4 lett. a), non va considerata la durata di una causa concernente il credito (appello, pag. 2 in alto).

 

                                         a)  Il Pretore ha anzitutto stabilito che l'istante aveva diritto alla restituzione di parte della deduzione LPP di complessivi fr. 318.60 operata dalla convenuta sullo stipendio di ottobre 2005. Tredicesima mensilità a parte -su cui quella trattenuta non era applicabile- il salario versato quel mese all'istante era riferito ai pochi giorni per i quali egli aveva effettivamente lavorato. In proporzione, potevano così essere dedotti a titolo di LPP solo fr. 88.05, mentre i restanti fr. 230.55 trattenuti in eccesso andavano restituiti (sentenza impugnata, pag. 7 n. 7). In merito ai valori così stabiliti l'appellante non solleva alcuna obiezione. Per finire, risulta così pacifico che per quei giorni di lavoro il contributo LPP poteva essere decurtato dallo stipendio versato all'istante limitatamente a fr. 88.05. Da qui, un credito a suo favore di fr. 230.55.  

 

                                         b)  Il Pretore ha quindi stabilito che questo importo non era da considerare quale pretesa derivante da un rapporto di lavoro al beneficio del privilegio di Prima classe sancito dall'art. 219 cpv. 4 lett. a LEF. In sostanza, non potendo l'istante essere considerato alla stregua di un creditore privilegiato, la sua pretesa andava riconosciuta nei limiti del dividendo del 10% di cui al concordato omologato il 19 giugno 2009, quindi solo nella misura di fr. 23.05 in luogo di fr. 230.55 (sentenza impugnata, pag. 12 segg. n. 12 segg.).

 

                                         c)  Ora -per quanto qui di rilievo- giusta l'art. 219 cpv. 4 LEF i crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro che sono sorti o che sono divenuti esigibili durante i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, sono da ritenere privilegiati (Prima classe lett. a): essi hanno quindi diritto a che la loro pretesa sia soddisfatta per intero (Hardmeier, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, art. 305 n. 25 seg.; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, §54 n. 65 e §55 n. 9). Ai fini di questo termine non occorre computare la durata della procedura di concordato che ha  preceduto la dichiarazione di fallimento (art. 219 cpv. 5 n. 1 LEF) e la durata di una causa concernente il credito (art. 219 cpv. 5 n. 3 LEF).  

 

                                         d)  Nel caso concreto, è stato accertato che l'ultimo giorno di lavoro dell'istante risale all'11 ottobre 2005. Di modo che, per l'art. 339 cpv. 1 CO, il credito di fr. 230.55 dedotto a torto dal salario versatogli quel mese (sopra, consid. 2a) è diventato esigibile il 12 ottobre 2005. Il termine di sei mesi, determinante per stabilire se quella pretesa era privilegiata ai sensi dell'art. 219 cpv. 1 Prima classe lett. a LEF, scadeva pertanto il 12 aprile 2006 (art. 31 cpv. 2 LEF; Peter, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, art. 219 n. 72). La sua decorrenza è nondimeno stata interrotta ed è quindi rimasta sospesa dalla moratoria concordataria concessa alla convenuta il 24 marzo 2006 (art. 219 cpv. 5 n. 1 LEF; Peter, op. cit., art. 219 n. 75). E, a quel momento, erano trascorsi 5 mesi (dal 12 ottobre 2005 al 12 marzo 2006: art. 31 cpv. 2 LEF) e 12 giorni (art. 31 cpv. 1 LEF).

 

                                              Tenuto conto della procedura che, in quel contesto, ha portato il giudice a non omologare il concordato e dei ricorsi che ne sono seguiti, la citata interruzione si è protratta fino al 27 febbraio 2008 (mese che quell'anno aveva 29 giorni), data cui risale la pubblicazione del rifiuto del concordato (FUSC n. 40 pag. 30) e in cui sono cessati gli effetti della moratoria concordataria (art. 308 cpv. 2 LEF). Ritenuto che il fallimento della convenuta è stato decretato l'11 marzo 2008 con effetto dal giorno successivo, sono trascorsi ulteriori 14 giorni. Nel complesso pertanto, a quel momento erano passati solo 5 mesi e 26 giorni (5 mesi + 12 giorni + 14 giorni). Di modo che, a fronte del fallimento della convenuta, la pretesa in esame costituiva un credito privilegiato ai sensi dell'art. 219 cpv. 4 Prima classe lett. a LEF.      

 

                                   e)  Per il Pretore l'art. 219 cpv. 5 n. 1 LEF non si applicava al caso concreto in quanto la dichiarazione di fallimento della convenuta era stata emessa su istanza di un creditore nell'ambito di una procedura esecutiva ordinaria -preceduta da un precetto esecutivo e da una comminatoria di fallimento- riattivatasi una volta decaduto ogni motivo di sospensione (sentenza impugnata, pag. 13 e seg. n. 12.3). A detta del primo giudice in effetti, il prolungamento del termine di sei mesi giusta l'art. 219 cpv. 5 n. 1 LEF era da considerare solo se, dandosi il rigetto di un concordato, il fallimento faceva seguito a una domanda di un creditore del concordato, senza preventiva esecuzione e entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione (art. 309 LEF combinato con l'art. 190 cpv. 1 n. 3 LEF): e, nel caso specifico, nessuno dei creditori men che meno l'istante avevano proceduto secondo l'art. 309 LEF (sentenza impugnata, pag. 13 n. 12.3).     

 

                                         Se non che, il riferimento dottrinale citato dal Pretore per giustificare questa sua conclusione, si limita a osservare che “la prolongation des délais ne vaut toutefois que si la faillite a été entre-temps provoquée par un autre créancier ou selon les art. 191 a 193” (Jeanneret, Commentaire romand, Poursuite et faillite, Basilea 2005, art. 219 n. 27), che d'altra parte “Die Fristverlängerung gilt aber auch dann, wenn der Konkurs inzwischen durch einen Gläubiger oder nach Art. 191-193 ausgelöst worden ist” (Jäger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4a ed., Band II, Zurigo 1997/99, art. 219 n. 51) e, nello stesso senso, che “Die Wohltat von Art. 219 Abs. 5 kommt auch dann zur Anwendung, wenn der Konkurs in der Zwischenzeit von einem anderen Gläubiger eingeleitet oder gem. Art. 191-193 eröffnet wurde” (Stöckli/Possa in: Hunkeler, Kurzkommentar, SchKG, Basilea 2009, art. 219 n. 40).  

                                         A ciò si aggiunga poi che l'art. 219 cpv. 5 LEF è appunto e anche inteso ad evitare che provvedimenti di altri creditori vadano a danno del titolare di eventuali pretese privilegiate (“Die sechs Monate […] sollen dem Gläubiger offenbar "unversehrt" zur Verfügung stehen. Der Schuldner soll nicht mit einem der genannten Verfahren Zeit gewinnen können, um dem Gläubiger das Privileg entgehen zu lassen; und dazu sollen auch von anderen Gläubigern beantragte Massnahmen, die der an und für sich privilegierte Gläubiger nicht beeinflussen kann, nicht beitragen”: Peter, op. cit., art. 219 n. 65). Oltretutto, e non da ultimo, premesso che la fattispecie prevista dall'art. 219 cpv. 5 n. 1 LEF ricalca quella prevista dall'art. 288a n. 1 LEF (Peter, op. cit., art. 219 n. 76; Jeanneret, op. cit., art. 219 n. 27), dandosi l'eventualità in cui -a seguito di una moratoria concordataria- un concordato non è omologato (oppure è revocato) e che nessun creditore chiede il fallimento entro i venti giorni prescritti dall'art. 309 LEF, la sospensione dei termini per effetto della procedura concordataria che è preceduta, si protrae fino allo scadere di quei venti giorni (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, art. 288a n. 8; Peter, Commentaire romand, Poursuite et faillite, Basilea 2005, art. 288a n. 7).    

 

                                   f)   Nel caso specifico la dichiarazione di fallimento (11 marzo 2008 con effetto dal giorno successivo) è intervenuta decorsi 14 giorni dalla pubblicazione del rifiuto di omologazione del concordato (avvenuto il 27 febbraio 2008). Quindi allorquando il termine di 20 giorni fissato giusta l'art. 309 LEF ancora non era scaduto. E, in concreto, l'appellante si duole proprio del fatto che “non è stato possibile richiedere il fallimento ai sensi dell'art. 309 LEF del termine di 20 giorni dalla pubblicazione, in quanto prima dello spirare, la convenuta era già stata dichiarata fallita (appello, pag. 2). Di modo che, nella misura in cui il Pretore non ha riconosciuto la pretesa di fr. 230.55 quale credito privilegiato e stabilito la copertura della stessa nei limiti del 10% di dividendo omologato dal concordato fallimentare, l'appello si rivela fondato e va pertanto accolto.     

 

 

                                   3.   L'appellante censura poi la possibilità per la convenuta di “beneficiare della procedura di concordato (art. 219 LEF), dato che il credito è completamente avversato e che il concordato è già omologato” (appello, pag. 2). Ma, a parte il fatto che così formulata la critica è già di per sé difficilmente comprensibile, non spetta a questa Camera sindacare la conduzione di una procedura di concordato di competenza del Pretore (art. 14 cpv. 2 LALEF), fermo restando che, dandosene i presupposti, avverso la decisione di omologazione o no di un concordato è data facoltà d'appello alla Camera di esecuzioni e fallimenti, autorità superiore dei concordati (art. 18 cpv. 2 LALEF). Da questo punto di vista, il ricorso va quindi respinto.

 

 

                                   4.   L'appellante considera inoltre provata la prestazione di ore supplementari effettuate oltre l'orario di lavoro, rinviando alle dichiarazioni rilasciate da tre dei testi sentiti (appello, pag. 2). Tuttavia, invano. Il Pretore ha stabilito che i testi G__________ e __________ S__________ -clienti della convenuta- non ricordavano e, anzi, addirittura escludevano che operai della convenuta avessero lavorato durante giorni festivi sui cantieri posti sulla loro proprietà (sentenza impugnata, pag. 8 n. 8.2). Per il resto, se è vero che __________ S__________ ha aggiunto di non potere escludere un qualche intervento d'urgenza a seguito di problemi causati dalla pioggia, è altresì vero che -a differenza di quanto lascia sottintendere l'appellante (appello, pag. 2)- in proposito non ha mai menzionato l'istante (verbale 12 novembre 2009, pag. 2). Il teste D__________ invece, ha escluso in modo assoluto di avere ordinato a AP 1 di lavorare fuori il normale tempo di lavoro (verbale 12 novembre 2009, pag. 3). E, tale sua affermazione, non è certo inficiata dal fatto che pure lui abbia in seguito riconosciuto -peraltro in modo generico- che dei dipendenti erano intervenuti qualche ora di sabato per delle urgenze (verbale 12 novembre 2009, pag. 3). Da questo punto di vista, pertanto l'appello è infondato.

 

                                         Invero, solo il teste V__________ ha confermato di avere sempre lavorato fuori il normale orario di lavoro e la notte e che, in questo contesto, gli era capitato di vedere anche l'istante (verbale 12 novembre 2009, pag. 4; appello, pag. 2). Se non che, in proposito, il Pretore ha evidenziato che la convenuta aveva indicato che questo teste era in grave stato di inimicizia con lei -da cui la sua opposizione all'audizione dello stesso (verbale 24 settembre 2009, pag. 4)- che egli era capo muratore mentre l'istante si occupava di trasporto di materiale, che essendo la lite fondata sull'organizzazione e sull'orario di lavoro la testimonianza di D__________, vista la sua funzione di responsabile del personale e dell'organizzazione sui cantieri, appariva più attendibile e, per finire, che ad ogni modo le sue dichiarazioni non coincidevano con i conteggi orari prodotti dall'istante (sentenza impugnata, pag. 9 n. 8.2). Quest'ultimo però con la motivazione appena riassunta non si confronta nemmeno. Di modo che, sotto questo profilo, l'appello è addirittura irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, combinato con il cpv. 5).

                                       

 

                                   5.   L'appellante fa notare che il conteggio 2005 è stato utilizzato dalla convenuta per allestire il conteggio finale, che pertanto quest'ultima non poteva pretendere di non averlo mai ricevuto ritenuto che il versamento del salario era subordinato alla sua consegna, e che oltretutto gli erano state dedotte a torto 16 ore e ¾ di lavoro (appello, pag. 2). Il Pretore ha però negato che le tabelle per il controllo ore redatte e prodotte agli atti dall'istante quali doc. C e D erano attendibili, in quanto non risultavano essere state vidimate dalla datrice di lavoro che contestava di averle ricevute (sentenza impugnata, pag. 10 n. 8.3). Per il primo giudice nemmeno le testimonianze agli atti dimostravano il contrario, in quanto sia D__________ che V__________ avevano per finire negato di avere avuto il compito di ricevere quei resoconti orari (sentenza impugnata, pag. 10 n. 8.3). Non da ultimo, l'istante aveva firmato il 9 novembre 2005 il conteggio di salario di ottobre 2005 senza segnalare l'esistenza di ore supplementari ancora dovute e solo la prima volta a metà novembre 2005 (doc. D) aveva avanzato pretese in tal senso (sentenza impugnata, pag. 11 n. 8.3). Puntuali argomentazioni queste riguardo alle quali l'appellante non solleva obiezione alcuna. A ciò si aggiunga poi che il conteggio finale cui accenna l'appellante non è altro che un calcolo manoscritto apposto in calce al conteggio ore riassuntivo per l'anno 2005 allestito e prodotto dall'istante, privo della firma della convenuta e che riguarda l'attività lavorativa dal 1° ottobre 2005 all'11 ottobre 2005 (doc. D). Un corrispondente importo è peraltro stato versato all'istante con il conteggio di retribuzione di ottobre 2005 da lui sottoscritto e ratificato il 9 novembre 2005 (doc. A), come consuetudine (cfr. conteggi di retribuzione di febbraio e di marzo 2005: doc. 2, pag. 2 e 3). Per il resto, ritenuto che sia D__________ che V__________ hanno confermato che venivano interpellati per il controllo delle assenze dei dipendenti (verbale 12 novembre 2009, pag. 3 e 4), anche la tesi secondo cui il controllo ore era prettamente delegato ai lavoratori (appello, pag. 2) risulta, in mancanza di altri elementi, destituito di buon diritto. Anche al riguardo l'appello va per finire disatteso.      

 

 

                                   6.   L'appello va in definitiva parzialmente accolto nel senso che all'istante va riconosciuta l'esistenza di un credito privilegiato di fr. 230.55 -che va quindi integralmente coperto e non solo nella misura di fr. 23.05 (10% di fr. 230.55)- con conseguente riforma del giudizio pretorile. Non si giustifica per contro una modifica del dispositivo sulle ripetibili di prima istanza, che resta invariato.

 

                                         Per quanto attiene gli oneri processuali di seconda sede, trattandosi di vertenza in materia di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.– non si prelevano tasse né spese giudiziarie (art. 343 cpv. 3 CO; art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). La pressoché integrale soccombenza dell'appellante (che si vede riconoscere fr. 230.55 -ritenuti fr. 23.05 già stabiliti dal Pretore- in luogo dei fr. 20'604.15 richiesti) giustificherebbe il versamento alla convenuta di un'indennità per ripetibili. Nondimeno, a fronte di osservazioni pretestuose, invero limitate a considerazioni che poco o nulla hanno a vedere con le censure sollevato in appello, nel caso particolare si soprassiede all'assegnazione di siffatta indennità.  

 

                                         Il valore litigioso determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è fissato in fr. 20'581.10 (20'604.15 ./. 23.05).  

 

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l'art. 148 CPC e la TG,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello del 3 giugno 2010 di AP 1, __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 3 della sentenza 17 maggio 2010 del Pretore del Distretto di Riviera, sono così riformati:   

 

                                          “1.  La AO 1, __________, __________, è condannata a pagare a AP 1, __________, l'importo di fr. 230.55 oltre interessi al 5% dal 10 novembre 2005.

 

                                           2.  omissis

 

                                           3.  È fatto ordine all'__________, già amministratore del fallimento AO 1, di liberare, a crescita in giudicato della presente decisione, da quanto depositato in data 31 luglio 2009 presso __________ come a dispositivo n. 1 della sentenza 19 giugno 2009 di questa Pretura:

                                               -   a favore di AP 1, __________, sul conto da questi indicato, l'importo di fr. 230.55 oltre interessi al 5% dal 10 novembre 2005;

                                               -   a favore di AO 1, __________, sul conto da questa indicato, l'importo eccedente fr. 230.55 oltre interessi al 5% dal 10 novembre 2005.”

 

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tasse di giustizia. Non si assegnano ripetibili.  

 

                                   3.   Intimazione:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.– negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).



Ultimo aggiornamento: 22.04.2018   |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster