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Incarti n.
15.2014.8
15.2014.9
15.2014.10
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Lugano
18 gennaio 2016
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In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
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La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
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composta dei giudici:
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Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
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statuendo sui ricorsi 13 gennaio 2014 di
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RI
1
(patrocinato
dall’avv. PA 1, __________)
avv. RI 2, __________
avv. RI 3, __________
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contro
lo stato di ripartizione definitivo e conteggio finale depositato dal 3 al 13
gennaio 2014 dall’
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CO
1 attualmente composta di:
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ritenuto
in fatto: A. CO
1, titolare di una ditta individuale attiva nel settore della carpenteria, è deceduto il 12 settembre 1997. Il 17 settembre seguente il Pretore
del distretto di Riviera ha ordinato, ad istanza del figlio e unico erede del
defunto, la compilazione di un inventario della successione, ha nominato due amministratori
della successione (__________e __________) e ha
autorizzato la ditta individuale a continuare provvisoriamente la propria attività.
Lo stesso Pretore, dopo aver ricevuto la comunicazione di rinuncia all’eredità,
ha dichiarato vacante la successione il 20 febbraio 1998 e ne ha ordinato la
liquidazione in via di fallimento. Il 10 giugno 1998, la prima assemblea
dei creditori ha nominato un’amministrazione speciale composta dell’avv. RA 1 e
dei lic. oec. __________ __________ e RA 2, e una delegazione dei creditori
composta dell’avv. __________, __________, __________, __________ e __________.
Preso atto del decesso di __________ __________, il 23 settembre 2005 la Camera
ha comunicato il proprio nulla osta alla continuazione dell’attività dell’amministrazione
speciale ad opera dei soli due altri membri, fatte salve le competenze dell’assemblea
dei creditori.
B. All’inizio
del 2006, l’amministrazione speciale ha versato ai creditori di terza classe
complessivamente fr. 1'226'639.10 quale dividendo del 5% sulla base di uno
stato di riparto provvisorio fondato sulla graduatoria ridepositata nell’agosto
del 2005. Lo stato di riparto definitivo è poi stato depositato dal 24 giugno
2013 per dieci giorni consecutivi (FUSC __________2013, __________). Indicava a
favore dei creditori di terza classe un "dividendo del 5% già pagato"
di fr. 1'585'054.25.
C. Statuendo con sentenza 27 settembre 2013 (inc.
15.2013.74/78) sui ricorsi presentati dall’avv. RI 2, quale cessionaria della
pretesa iscritta nella graduatoria in terza classe per fr. 101'956.– (n.
154), e dal RI 1, quale cessionario delle pretese ammesse nella
graduatoria in terza classe per fr. 266'920.60 (n. 280) e per fr. 397'507.90
(n. 302), la Camera ha annullato lo stato di ripartizione e il conto finale,
nel frattempo rettificati dall’amministrazione speciale, e ha fatto ordine a
quest’ultima di depositare a sue spese, previa consultazione della Camera, un
nuovo stato di ripartizione e un nuovo conto finale allestiti nel senso dei
considerandi, ovvero corredati di un elenco dettagliato delle spese esposte nel
conto finale e completati con l’indicazione per ogni singolo creditore del
dividendo dovuto, degli acconti già versati, dell’eventuale ultimo versamento e
della perdita.
D. Il
nuovo stato di ripartizione definitivo è stato depositato dal 3 al 13 gennaio
2014. I creditori ne sono stati preavvisati con pubblicazione sul Foglio
ufficiale del Canton Ticino e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del 27
dicembre 2013 e con scritto del 10 dicembre 2013, nel quale l’amministrazione
speciale ha confermato che i creditori di terza classe non avrebbero ricevuto alcun
dividendo supplementare oltre a quello provvisorio distribuito nel 2006, come
già risultava dai conteggi individuali spediti in occasione del deposito del
precedente stato di riparto definitivo annullato. Trattandosi della liquidazione di un’eredità giacente, i creditori
sono inoltre stati informati che sarebbero stati rilasciati attestati di
carenza di beni unicamente a domanda espressa.
E. Il
13 gennaio 2014, il RI 1 ha interposto ricorso contro il nuovo stato di
ripartizione e conteggio finale, chiedendone l’annullamento e un nuovo deposito
“conformemente alle disposizioni di legge”.
F. Lo
stesso giorno l’avv. RI 2 ha pure impugnato il nuovo stato di ripartizione e
conteggio finale, postulandone in via principale l’annullamento e la condanna
dell’amministrazione speciale a restituire alla massa un importo da stabilire
dalla Camera. Nel caso in cui la richiesta di annullamento fosse respinta, la
ricorrente ha chiesto in via subordinata che la remunerazione complessiva dell’amministrazione
speciale, comprese le spese, sia ridotta a fr. 2'567'184.–, la differenza
di fr. 904'067.15 rispetto a quanto stabilito nell’atto impugnato essendo
ripartita fra i creditori chirografari, mentre in via ancora più subordinata ha
lasciato la determinazione di tale importo al giudizio della Camera.
G. Sempre
il 13 gennaio 2014, l’avv. RI 3, ammesso in terza classe per fr. 1'065.–
(n. 26), ha ricorso a sua volta contro lo stesso provvedimento, proponendo di
annullarlo e di riformarlo nel senso di dedurre dal passivo la somma di fr. 330'318.–
riguardante la posta intitolata “patrocinio studio avv. RA 1 nelle cause contro
le banche”.
H. Con
osservazioni del 27 gennaio 2014, l’amministrazione speciale ha postulato la
reiezione di tutti e tre i ricorsi con argomentazioni centrate quasi
esclusivamente su considerazioni di carattere formale.
I. Il
20 maggio 2014, il presidente della Camera ha impartito all’amministrazione
speciale un termine di venti giorni per completare le sue osservazioni ai
ricorsi, determinandosi in modo conciso su alcune censure specificate,
producendo il dettaglio di alcuni costi e indicando l’ubicazione di alcuni giustificativi.
L. Visto
il carattere incompleto delle risposte fatte pervenire dall’amministrazione
speciale il 20 giugno 2014, con ordinanza del 3 luglio 2014 il presidente della
Camera le ha assegnato un ultimo termine di
dieci giorni per produrre il dettaglio
dei costi per "trasporti, salari e spese per liquidazione magazzini"
(fr. 30'270.–), pena l’esclusione di quei costi dallo stato di riparto.
M. Notificata
ai ricorrenti la risposta dell’intimata, il presidente della Camera ha sentito all’udienza
del 18 dicembre 2014 le parti, che si sono riconfermate nelle rispettive
conclusioni. Un nuovo termine è stato impartito all’organo esecutivo per
produrre una distinta dettagliata relativa alle poste “affitti magazzini” e
“assicurazioni diverse” con l’indicazione delle pezze giustificative
(contratti, fatture dei premi, ecc.), allegando la copia di quei documenti.
N. Avendo
l’amministrazione speciale prodotto, il 23 gennaio 2015, unicamente i
bollettini di pagamento delle pigioni corrisposte dalla massa, il 3 febbraio
2015 il presidente della Camera le ha ordinato di esibire entro dieci giorni i
contratti d’assicurazione in base ai quali sono stati pagati i premi compresi
nella voce “assicurazioni diverse” dello stato di riparto e una conferma
scritta di __________ e __________ dei contratti di locazione conclusi con la
massa, con l’indicazione delle condizioni di locazione (pigione, indirizzo dell’edificio,
numero di vani e superficie).
O. In
seguito alla produzione dei due contratti di locazione nel frattempo ritrovati
e di alcuni contratti di assicurazione (o delle conferme degli assicuratori),
il 12 marzo 2015 è stato conferito ai ricorrenti un termine di venti giorni,
poi prorogato al 20 aprile 2015, per esprimersi sulla risposta dell’organo
esecutivo e su tutti gli atti e documenti assunti dalla Camera.
P. Nelle
sue osservazioni di replica del 20 aprile 2015, il RI 1 ha confermato la sua
richiesta di accertamento della nullità e in subordine di annullamento dello
stato di riparto e del conto finale.
Q. Nella
sua replica del 20 aprile 2015, l’avv. RI 2 ha sostanzialmente confermato il
ricorso, se non per quanto concerne i costi per trasporti, salari e spese per
la liquidazione del magazzino di B__________, di fr. 30'270.–, e la posta
“assicurazioni diverse”, di fr. 67'869.–, che ha ammesso di essere stati
assodati in sede istruttoria, lasciando tuttavia al giudizio della Camera la questione
di sapere se decurtare la seconda posta delle somme di fr. 5'615.79 e fr. 1'719.10
che l’amministrazione speciale non è riuscita a comprovare.
R. L’avv.
RI 3 è rimasto silente e pure l’amministrazione speciale non ha ritenuto
necessario duplicare.
S. Il
25 agosto 2015, l’amministrazione speciale ha trasmesso alla Camera la sentenza
11 agosto 2015 con cui il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha
respinto la petizione presentata dal RI 1 l’11 novembre 2009, intesa a condannare
il Canton Ticino a risarcire fr. 967'032.15 oltre accessori in virtù dell’art.
5 LEF per il preteso danno causatogli dall’amministrazione speciale nella
procedura di allestimento della graduatoria della liquidazione dell’eredità
giacente fu CO 1.
T. Con
ordinanza 25 settembre 2015, il presidente della Camera ha comunicato alle
parti l’esito di alcuni accertamenti relativi alla distinta “assicurazioni
diverse” e alla posta “cause Banche”, impartendo all’amministrazione speciale
un termine per produrre gli incarti relativi agli incarichi da essa affidati
all’avv. RA 1 nelle cause promosse contro le banche __________, __________, __________
e __________ così come la distinta delle singole posizioni che compongono la
voce “incasso cause banche”, con particolare riferimento alle ripetibili
incassate dalla massa, e per formulare eventuali osservazioni sui predetti
accertamenti.
U. Preso
atto della risposta 28 ottobre 2015 dell’amministrazione speciale, che si è
limitata a trasmettere gli incarti richiesti e quattro estratti del conto
postale relativi agli importi incassati al termine delle relative cause giudiziarie,
con ordinanza del 6 novembre 2015 il presidente della Camera ha riassunto sotto
forma di tabella gli accertamenti eseguiti in base ai documenti contenuti negli
incarti trasmessi in merito al dettaglio delle somme versate all’avv. RA 1 nell’ambito
del patrocinio della massa nelle cause contro le banche, e ha impartito ai
ricorrenti un termine per formulare eventuali osservazioni sulla documentazione
prodotta dall’amministrazione speciale.
V. Con
osservazioni del 30 novembre 2015, l’avv. RI 2 ha confermato la sua domanda di
annullamento dello stato di riparto definitivo e del conto tasse e spese e un
nuovo deposito di tali atti, e in via subordinata ha ribadito la richiesta di modifica
dello stato di riparto definitivo sulla base di tutti i propri allegati e delle
risultanze istruttorie.
W. Lo
stesso giorno, anche il RI 1 si è confermato nelle richieste contenute nei suoi
precedenti allegati, chiedendo in particolare lo stralcio di tutte le poste per
cui l’amministrazione speciale non ha prodotto i documenti richiesti dalla
Camera con l’ordinanza del 20 maggio 2014.
Considerato
in diritto: 1. Più ricorsi formulati contro lo stesso provvedimento dell’organo
di esecuzione forzata possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5
cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in
diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti. Nella fattispecie
i tre ricorsi, in quanto diretti contro il medesimo stato di ripartizione, sono
già stati congiunti in sede d’istruttoria. Il giudizio di congiunzione, che
determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio
del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere
pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro
individualità nel senso che i dispositivi possono essere impugnati anche
singolarmente (v. fra tante la sentenza della CEF 15.98.225/231 del 16 febbraio
1999, consid. 1a).
2. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la
Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato depositato
dal 3 al 13 gennaio 2014, i ricorsi sono in linea di principio ricevibili (art.
17 LEF e 2 OTLEF [ordinanza sulle tasse riscosse in
applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, RS 281.35]).
3. Occorre
preliminarmente sgombrare il campo dalle censure formali sollevate dall’amministrazione
del fallimento con le osservazioni del 27 gennaio 2014.
3.1 Che
i ricorrenti facciano ora valere critiche che non avevano mosso in precedenza
contro il precedente stato di riparto definitivo (inclusivo di conto finale) è
vero, ma è solo in parte di rilievo.
a) Va
anzitutto da sé che i creditori sono legittimati a proporre censure relative
alle circostanze del nuovo deposito, come la mancata comunicazione degli
estratti individuali (sotto consid. 4.2), pretesi vizi di forma nell’avviso ai
creditori (consid. 4.3) o l’assenza degli stati di riparto provvisori tra i
documenti depositati con lo stato di riparto definitivo (consid. 4.5). Inoltre,
i creditori sono abilitati a contestare l’importo, la composizione e la qualifica
come spese generali di quegli esborsi che non erano stati menzionati nel
precedente stato di riparto definitivo (spese per “affitti magazzini” di fr. 260'276.–,
per “assicurazioni diverse” di fr. 67'869.– e per “trasporti, salari e
spese per liquidazione magazzini” di fr. 30'270.15), o non in modo
distinto (“fatture e prestazioni di terzi”
per fr. 545'652.–), giacché l’annullamento di quell’atto è dovuto
proprio al suo difetto di chiarezza in merito a tali spese (v. sentenza della
CEF 15.2013.74/78 del 24 settembre 2013, consid. 4 e 4.1). Non può dunque
considerarsi scorretto il comportamento dei ricorrenti laddove chiedono, invero
nuovamente (v. ricorso 3 luglio 2013 dell’avv. RI 2, da 4.1 a 4.3), lumi sulle
spese esposte dall’amministrazione speciale, per importi per vero non
indifferenti (v. sotto consid. 5-6). Non può nemmeno essere seriamente
rimproverato ai ricorrenti di non avere consultato la documentazione del
fallimento prima d’impugnare il secondo deposito. L’istruttoria eseguita
dalla Camera ha infatti evidenziato l’organizzazione a dir poco approssimativa
della documentazione contabile, le serie difficoltà – se non l’impossibilità
– incontrate per reperire i giustificativi delle spese esposte per sommi capi
nel conto finale e le reticenze degli amministratori speciali nel giustificare
il proprio operato.
b) Va
per contro dato ragione all’amministrazione speciale per quanto riguarda la
critica generale formulata per la prima volta in questa sede dall’avv. RI 2,
secondo cui lo stato di riparto definitivo, in spregio degli art. 262 cpv. 2
LEF e 85 RUF, non distingue le spese di realizzazione dei pegni dalle spese
generali, favorendo così i creditori pignoratizi a scapito dei chirografari
(ricorso, pag. 5 ad 3.1). La creditrice avrebbe infatti potuto – e dovuto –
proporla già in occasione del primo ricorso, dal momento che il primo stato di
ripartizione definitivo era strutturalmente identico al secondo, nel senso che
l’importo da ripartire tra i creditori era già allora stato calcolato deducendo
dall’attivo lordo (compreso il ricavo dei beni gravati da pegno) il totale
degli onorari e spese, togliendo dal riparto a favore dei creditori ipotecari
unicamente gli interessi bancari, le spese di realizzazione (per complessivi fr. 324'880.59)
e le tasse (in totale fr. 192'999.46), ma non gli onorari per la
realizzazione dei fondi gravati da pegno né gli onorari e i costi per il loro inventario
e amministrazione. Del resto, a prescindere dalla formulazione imprecisa dei
dispositivi I/1 e II/1, la Camera ha annullato il deposito del primo stato di
ripartizione unicamente per permettere ai creditori di esaminare ed eventualmente
contestare le modifiche introdotte dall’amministrazione speciale durante la
procedura di ricorso (sentenza della CEF 15.2013.74/78 consid. 4 4.1 e dispositivo
III) e non per rimetterlo integralmente in discussione.
Ne
discende che la censura dell’avv. RI 2, nella misura in cui riguarda tipologie
di spese già esposte nel primo stato di riparto (come le “tasse e spese” di fr. 358'548.–),
si avvera tardiva e perciò irricevibile. Essa è invece ammissibile per le voci
aggiunte nel secondo stato di riparto, in particolare per la voce “assicurazioni
diverse”, specificamente contestata nel ricorso (pagg. 5 ad 3.1 e 7 ad 3.2)
anche per il medesimo motivo (v. sotto consid. 5.2).
3.2 Non
viene invece in soccorso dell’amministrazione speciale neppure l’avallo della
seconda assemblea dei creditori al suo operato (verbale 15 ottobre 1999 ad 3,
v. doc. C accluso alle osservazioni 27 gennaio 2015), dal momento che il
rapporto intermedio sulla liquidazione al 15 settembre 1999 trasmesso ai
creditori non conteneva indicazioni sulle spese di liquidazione (v. doc. D, in
particolare a pag. 17). Quanto all’attestazione 20 settembre 2010 del delegato
dei creditori E__________ (doc. E), è giocoforza constatare come non menzioni
neppure essa le spese di liquidazione (e l’allegata tabella non è stata
prodotta), ma soprattutto non risulta che tale documento sia stato comunicato
ai creditori. Senza contare che appare alquanto dubbio che quello scritto possa
costituire un provvedimento impugnabile nel senso dell’art. 17 LEF, il cui
passaggio in giudicato vieterebbe ai creditori di (ri)mettere in discussione la
questione delle spese di liquidazione. In definitiva, i ricorsi si rivelano
quindi ricevibili con i limiti esposti sub 3.1/b.
3.3 Risulta
infine inutile notificare i tre ricorsi agli altri 422 creditori, dal momento
che l’accoglimento del ricorso potrebbe portare loro solo benefici, ricordato
che al creditore ricorrente non viene riconosciuto alcun privilegio sul
dividendo supplementare risultante dalla modifica dello stato di riparto in
caso di accoglimento del suo ricorso (Jeandin/Casonato
in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 7 ad art. 263
LEF). D’altronde, neppure la sospensione della liquidazione durante la
procedura di ricorso può essere loro di nocumento siccome hanno già ricevuto l’intero
dividendo spettante loro secondo lo stato di riparto che non hanno contestato.
4. Nei
rispettivi ricorsi il RI 1 e l’avv. RI 2 fanno valere diverse censure formali
in merito al deposito del nuovo stato di riparto.
4.1 Anzitutto
sia l’uno (ad 3) che l’altra (ad 5, pag. 24-25) rimproverano all’amministrazione
speciale di non avere spedito, tranne a loro stessi, l’avviso circa il deposito
dello stato di riparto per raccomandata, come invece prescritto dall’art. 87
cpv. 1 del Regolamento concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti
(RUF, RS 281.32). La doglianza è irricevibile. I ricorrenti, infatti, non sono
legittimati a far valere gli interessi di terzi e per quanto concerne i propri
crediti ammettono che la notifica sia avvenuta regolarmente. Ad ogni modo la
norma che prevede la notifica delle comunicazioni per raccomandata o consegna
contro ricevuta (art. 34 LEF) è una prescrizione d’ordine, la cui violazione
non determina la nullità della comunicazione (cfr. DTF 121 III 11).
4.2 Entrambi
i ricorrenti lamentano pure il fatto che agli avvisi di deposito dello stato di
riparto non siano stati allegati gli estratti individuali relativi ai singoli
riparti previsti all’art. 263 cpv. 2 LEF. Sennonché nel nuovo stato di
ripartizione l’amministrazione speciale ha precisato che il conteggio “con la
relativa perdita” era stato inviato ai creditori di terza classe nel giugno del
2013 (con l’avviso circa il deposito del primo stato di riparto del 20 giugno
2013) e veniva confermato non essendo intervenute modifiche. I ricorrenti non
negano di avere ricevuto tale documento, tanto che hanno prodotto ognuno il suo
con il rispettivo ricorso (doc. 27 di RI 2 e doc. E e F del RI 1). Che i
conteggi siano giunti loro dopo il deposito del primo stato di riparto, come
affermano, non è di rilievo in questa (nuova) procedura, determinante essendo
invece che essi abbiano avuto la facoltà di contestare con cognizione di causa
il proprio riparto. I ricorrenti, d’altronde, neppure contestano, pur dolendosene,
che rispetto al precedente stato di riparto il nuovo non cambia nulla per
quanto attiene al riparto a favore dei creditori di terza classe e la relativa
perdita, come risulta dall’avviso di deposito del 10 dicembre 2013 (“per i creditori di III classe non vi è stato alcun
cambiamento, in modo che gli attestati di perdita già trasmessi il 24.06.2013
sono confermati”). Nelle circostanze descritte imporre all’amministrazione
speciale di emettere e spedire nuovamente estratti individuali di contenuto
identico a quelli già trasmessi nel 2013 costituirebbe uno spreco inutile e un
eccessivo formalismo. D’altra parte la modifica dello stato di ripartizione
impugnato che stabilirà la Camera in questa sede non necessita un nuovo
deposito né il rilascio di estratti individuali aggiornati (cfr. art. 87
cpv. 2 RUF e sotto consid. 5.2/d).
4.3 Il
RI 1, inoltre, fa carico all’amministrazione speciale di non avere redatto l’avviso
di deposito dello stato di riparto e il correlato conteggio definitivo sull’apposito
modulo (n. 10F) editto dall’autorità federale di vigilanza, il cui uso è a suo
modo di vedere obbligatorio. In realtà, l’art. 2 cpv. 2 del Regolamento sui
formulari e registri da impiegare in tema d’esecuzione e di fallimento e sulla
contabilità (Rform, RS 281.31) dispone che i formulari confezionati dagli
uffici d’esecuzione e dei fallimenti devono corrispondere, “per quanto riguarda
il contenuto”, a quelli della raccolta. Ciò vale per ovvi motivi anche per gli
altri organi dell’esecuzione forzata come le amministrazioni speciali. E l’art.
2 n. 9 RUF non pone esigenze supplementari. La giurisprudenza e la dottrina
ammettono del resto altri tipi di comunicazione del deposito come ad esempio la
trasmissione dello stato di riparto completo (DTF 86 III 35; M. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG II,
2a ed. 2010, n. 79 ad art. 263 LEF; Stöckli/Possa
in: SchKG, Kurzkommentar, 2010, n.
7 ad art. 263 LEF). Nel caso specifico, pur non rivestendo la forma del modulo
n. 10F la comunicazione criticata nel suo complesso ne rispecchia il contenuto.
Leggendo l’avviso di deposito, il riassunto del conteggio delle spese e il
conteggio individuale (v. doc. E accluso al ricorso del RI 1) il creditore ne
ricava tutte le informazioni contenute nel noto modulo, tranne, per evidenti
motivi, la menzione se il fallito ha riconosciuto o no il credito e l’indicazione
dei rimedi giuridici, che il Tribunale federale, autore del modulo, considera
però facoltativa (già citata DTF 86 III 35). Anche su questo punto, di conseguenza,
il ricorso si rivela infondato.
4.4 Sempre
il RI 1 si duole che il conteggio definitivo relativo al credito di fr. 266'920.60
insinuato originariamente dalla __________ (n. 282), poi cedutogli, non sia
stato intestato al proprio nome (doc. F). A parte il fatto che si potrebbe discutere
dell’interesse di un’attestazione di perdita rilasciata in una procedura di
liquidazione in via di fallimento di un’eredità giacente – fatti salvi i casi
in cui del credito risponda anche un terzo – è pacifica l’inutilità di un
ulteriore deposito dello stato di ripartizione per correggere l’intestazione
del conteggio in questione. Essendo la cessione del credito pacifica (v.
sentenza della CEF 15.2009.104 del 28 dicembre 2009, in particolare consid. C),
basta che l’amministrazione speciale rilasci al ricorrente un conteggio intestato
a suo nome. Su questo punto il ricorso può pertanto essere parzialmente accolto,
nel senso che il nuovo estratto individuale andrà rilasciato a nome del Fondo
di garanzia LPP (v. sotto dispositivo n. 1.6).
4.5 L’assenza
dello stato di riparto provvisorio del 2005 tra gli atti depositati presso l’Ufficio
di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera unitamente allo stato di
riparto definitivo non è, a differenza di quanto sostiene il RI 1 (ad 5), un
motivo di annullamento. L’autore citato dal ricorrente (M. Staehelin, op. cit., n. 12 ad art. 263),
infatti, non sostiene che lo stato di ripartizione definitivo e gli stati di
riparto provvisori debbano essere depositati insieme, bensì unicamente, a
ragione, che anche gli stati di riparto provvisori devono essere depositati,
logicamente prima del riparto definitivo e non solo alla fine della procedura
al momento del deposito dello stato definitivo. Depositarli nuovamente a quel
momento non avrebbe senso. Essendo passati in giudicato, difatti gli stati di
riparto provvisori non possono più essere contestati. Per tacere del fatto che
nel caso di specie il ricorrente non spiega quale pregiudizio gli avrebbe
causato la pretesa irregolarità formale. La censura appare dunque pretestuosa e
in quanto tale non degna di protezione.
4.6 Rimanendo
nel tema delle censure formali, il ricorrente avv. RI 3 contesta la nota d’onorario
di fr. 330'318.– esposta dall’amministratore speciale avv. RA 1 quale
patrocinatore della massa nelle cause giudiziarie promosse dalla massa contro
le banche __________, __________, __________ e __________, lamentando in
particolare che il mandato affidatogli non sia stato preventivamente sottoposto
all’assemblea dei creditori. In realtà, incombe in linea di principio alla
delegazione dei creditori di autorizzare l’amministrazione del fallimento a
stare in giudizio per conto della massa (art. 237 cpv. 3 n. 3 LEF), riservata
una decisione contraria dell’assemblea dei creditori (art. 237 cpv. 3 principium).
Non si esprime in senso divergente l’autore citato dal ricorrente (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
III, 2001, n. 22 ad art. 240 LEF). Ora, nella fattispecie non risulta né dagli
atti né dalle allegazioni del ricorrente che tale incombenza sia stata tolta
alla delegazione dei creditori, la quale ha approvato – o perlomeno ratificato
– l’operato dell’avv. RA 1 quale patrocinatore della massa approvando i conti
(cfr. dichiarazioni 20 settembre 2010 di __________, doc. E allegato alle
osservazioni 27 gennaio 2014 dell’amministrazione speciale). Sotto questo
profilo il ricorso dell’avv. RI 3 si rivela perciò infondato.
5. Sul
piano sostanziale, l’avv. RI 2 contesta le spese indicate alla posta “tasse e
spese” (in fr. 358'548.–), nella misura in cui non ne è stata specificata
la parte a carico dei creditori pignoratizi, così come i costi inseriti nelle
poste “assicurazioni diverse” (per fr. 67'869.–), “affitti magazzini di __________,
__________ e __________” (per fr. 260'276.–) e “trasporti, salari e spese
per liquidazione magazzini” (fr. 30'270.15), lamentando l’assenza di
documenti giustificativi atti a consentirne una verifica (ricorso ad 3.2).
Anche il RI 1 si duole dell’assenza di “qualsiasi riscontro documentale” in
merito alle suddette ultime due posizioni (ricorso ad 6).
5.1 Nella
sua replica del 20 aprile 2015 (ad 3), l’avv. RI 2 ha precisato che i costi per
“trasporti, salari e spese per liquidazione magazzini” erano stati assodati nel
corso dell’istruttoria eseguita dalla Camera e non erano quindi più da
considerarsi contestati. E il RI 1, nelle sue osservazioni di stessa data non
pone più in discussione la posizione in questione. La censura può quindi ritenersi
diventata senza oggetto. È d’altronde evidente che i costi in questione non
sono spese a carico dei creditori pignoratizi poiché riguardano beni mobili depositati
presso il magazzino di __________ che non erano accessori dei fondi realizzati
(v. la dichiarazione di RA 2 nel verbale del 18 dicembre 2014, pag. 2 a metà).
5.2 Sempre
nella replica, l’avv. RI 2 ammette che in seguito all’intervento della Camera l’amministrazione
speciale è riuscita a comprovare in gran parte le spese registrate alla voce
“assicurazioni diverse”, lasciando al prudente giudizio dell’autorità di vigilanza
la questione di sapere se decurtare la somma totale di fr. 67'869.– degli
importi di fr. 5'615.79 e fr. 1'719.10 per cui l’amministrazione
speciale non è riuscita a ottenere una conferma dalle compagnie di
assicurazioni interessate. Nelle sue osservazioni del 30 novembre 2015 (ad 1),
ad ogni modo, la ricorrente ribadisce che, come già sostenuto nel ricorso, la
voce “assicurazioni diverse” danneggia i creditori non pignoratizi, perché le
spese che include sarebbero in gran parte dovute essere dedotte dal provento
delle realizzazioni dei pegni. Da parte sua, il RI 1 chiede che tutte le spese
non documentate, o non integralmente, siano stralciate dallo stato di riparto
(osservazioni del 30 novembre 2015).
a) Nell’ordinanza
del 12 marzo 2015, il presidente di questa Camera ha constatato che mancavano
riscontri circa le polizze n. __________ e __________ della Helvetia Assicurazioni
(v. fascicolo “C” accluso allo scritto 5 marzo 2015 dell’amministrazione
speciale) e che per alcune assicurazioni sono stati prodotti soltanto avvisi di
premio (fascicoli “C” e “E”), i relativi contratti essendo stati eliminati
anche dagli archivi dell’assicuratore. Tali accertamenti non sono contestati né
dall’amministrazione speciale né dai ricorrenti. Non si disconosce, invero, che
l’incompletezza e la disorganizzazione della contabilità dell’amministrazione
speciale costituisca una violazione della normativa fallimentare (cfr. art.
1 n. 2, 15, 16, 21 e 97 RUF), ancorché tale disordine già preesistesse prima
del fallimento nella gestione della ditta individuale del defunto, sicché era
verosimilmente difficile porvi rimedio senza un impegno che sarebbe anche
potuto essere giudicato sproporzionato. Comunque sia, annullare lo stato di riparto
e farlo depositare una terza volta non risolverebbe la questione ora in esame,
la quale si rivela del resto, a ben vedere, senza oggetto, poiché la censura
dell’avv. RI 2 dev’essere parzialmente accolta per il primo motivo da lei
addotto, per i seguenti motivi.
b) Per
quanto possibile accertare in base alla documentazione giustificativa lacunosa fornita
dall’amministrazione speciale, la Camera ha appurato che soltanto sei voci per
totali fr. 7'373.95 (03.09.1998 Winterthur
Ass., 23.12.1998 Oertli, casco totale e 23.12.1998 / 21.12.1999 / 01.02.2000 / 23.02.2001
Zurigo Ass.) della distinta “assicurazioni diverse” presentata il 23 gennaio
2015 non risultano riferirsi alla gerenza dei fondi della massa gravati da
pegno (v. ordinanza 25 settembre 2015, sopra consid. T). Tale accertamento non
è stato contestato (ordinanza 6 novembre 2015, sopra consid. U). Orbene, le
spese di amministrazione del pegno si devono prelevare sulla somma ricavata
dall’oggetto costituito in pegno (art. 262 cpv. 2 LEF). La voce “assicurazioni
diverse” deve di conseguenza essere ridotta da fr. 67'869.– a fr. 7'373.95.
c) Che
la differenza, di fr. 60'495.95, possa tuttora essere posta a carico dei
creditori ipotecari non consta. Il carattere lacunoso della documentazione agli
atti, infatti, non permette di determinare in modo univoco se i premi che
compongono tale differenza si riferiscono a fondi la cui realizzazione ha
lasciato un’eccedenza, nel qual caso essi potrebbero ancora essere dedotti dal
“residuo da ripartire” a favore dei creditori chirografari (di fr. 2'709'732.95
secondo lo stato di riparto impugnato), oppure a fondi la cui realizzazione si
è invece chiusa con uno “scoperto riportato in III classe” (di complessivi fr. 5'072'642.30
secondo lo stesso stato di riparto), ipotesi in cui i premi in questione
sarebbero dovuti essere prelevati dal ricavo lordo prima del riparto (parziale)
a favore dei creditori ipotecari, ciò che ora non è più possibile, se non con
richieste di rimborso, questione che esula dalla competenza di questa Camera.
Sarebbe comunque spettato all’amministrazione speciale allegare e dimostrare
che tali spese potevano legittimamente essere poste a carico dei creditori
chirografari. In assenza di una tale prova la Camera può limitarsi a depennare fr. 60'495.95
dalla voce “assicurazioni diverse” senza ulteriore esame.
d) Tale
somma andrà ripartita fra tutti i creditori chirografari senza deposito di un
nuovo stato di riparto né il rilascio di estratti individuali relativi ai
singoli riparti (cfr. art. 87 cpv. 2 RUF), ma l’amministrazione speciale
allestirà la lista dei singoli riparti a favore dei crediti chirografari con l’indicazione
per ognuno di essi dell’importo ammesso in graduatoria, del dividendo
risultante dallo stato di riparto modificato e della differenza tra il
dividendo nuovo e quello stabilito in base allo stato di riparto impugnato
(sotto dispositivo n. 1.3). Tale lista sarà tenuta a disposizione dei creditori
presso la sede dell’amministrazione speciale e verrà comunicata alla Camera. I
creditori chirografari saranno informati della presente decisione e del
dividendo complementare spettante loro, pari allo 0.2596% (fr. 60'495.95 /
23'306'143.26), con pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio
ufficiale svizzero di commercio, in cui verrà precisato, in virtù del principio
di proporzionalità, che i dividendi inferiori a fr. 20.– (ovvero per crediti
di meno di fr. 7'700.–) saranno pagati a contanti presso la sede dell’amministrazione
speciale entro dieci giorni dalla pubblicazione, mentre i dividendi di almeno fr. 20.–
saranno versati sul conto postale o bancario che il creditore indicherà all’amministrazione
speciale nel medesimo termine (dispositivo n. 1.4). Salvo nei casi in cui essa
sarà in grado di versare subito il dividendo complementare sul conto del
creditore (con riferimento alla pubblicazione ufficiale quale causale) poiché
gli estremi le sono già noti, una copia della pubblicazione sarà spedita personalmente
a tutti i creditori il cui dividendo supplementare è di almeno fr. 20.–.
In questa misura i ricorsi dell’avv. RI 2 e del RI 1 meritano accoglimento.
5.3 Per
quanto attiene alla voce “affitti magazzini di __________, __________ e __________”
(per fr. 260'276.–), la ricorrente RI 2 rileva in sede di replica (ad 3.2)
che la distinta delle pigioni corrisposte per l’appartamento preso in locazione
dall’amministrazione speciale a __________, il cui proprietario, R__________,
è la moglie dell’amministratore speciale RA 1, non corrisponde al contratto
esibito in questa sede. Come il RI 1 (replica del 20 aprile 2015 ad 5.2/b) la ricorrente
ritiene inoltre che il contratto di locazione pattuito con R__________ sia
nullo poiché lesivo del divieto dei negozi conclusi per proprio conto sancito
all’art. 11 LEF.
a) I
funzionari e gli impiegati degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei
fallimenti così come i membri dell’autorità di vigilanza devono ricusarsi
segnatamente “negli affari propri” e “negli affari del coniuge” (art. 10 cpv. 1
n. 1 e 2 LEF). Alle stesse persone, tranne ai membri dell’autorità di
vigilanza, è inoltre vietato concludere negozi per proprio conto riguardo al
credito per il quale l’ufficio procede o all’oggetto che è incaricato di
realizzare, pena la nullità dell’atto (art. 11 LEF). Entrambe le norme sono altresì
applicabili ai membri dell’amministrazione speciale del fallimento (art. 241
LEF).
Nel
caso specifico ci si potrebbe anzitutto chiedere se i negozi conclusi non per
conto proprio ma per quello della moglie o di parenti siano vietati giusta l’art.
11 LEF, la norma, a differenza dell’art. 10 LEF, non escludendo esplicitamente
gli “affari” conclusi per conto di terzi. I campi di applicazione delle due
disposizioni, infatti, non necessariamente coincidono (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
1999, n. 12 ad art. 11 LEF), i membri della delegazione dei creditori (art.
237 cpv. 3 e 320 cpv. 1 LEF) o delle autorità di vigilanza essendo ad esempio
sottoposti alla prima ma non alla seconda (Gilliéron,
op. cit., n. 22-24 ad art. 10 e n. 7 ad art. 11). Nel caso specifico, per i
motivi che seguono la questione può però essere lasciata indecisa, come quella
di sapere se l’art. 11 LEF si estende anche ai negozi giuridici conclusi dall’amministrazione
del fallimento con terzi per le necessità della gestione del fallimento e non
solo, come risulta dal suo testo, ai negozi “riguardo al credito per il quale l’ufficio
procede o all’oggetto che è incaricato di realizzare”.
In
effetti, il contratto di locazione non è stato concluso dal solo RA 1 ma anche
dagli altri due membri dell’amministrazione speciale, RA 2 avendolo d’altronde
anche firmato accanto all’avv. RA 1. La fattispecie in esame si distingue
quindi dai casi in cui l’amministratore speciale s’impegna da solo,
aggiudicandosi un attivo della massa o facendosi cedere un credito insinuato
nella graduatoria. Non si disconosce, invero, che l’avv. RA 1 avrebbe dovuto
astenersi dal partecipare alla conclusione del contratto di locazione in
questione, perlomeno dal profilo dell’opportunità (a maggior ragione ove si
ponga mente al fatto ch’egli è menzionato nel contratto anche in qualità di
rappresentante della moglie, sebbene, a dire il vero, essa l’abbia sottoscritto
di proprio pugno), ma sta di fatto che gli altri due membri avrebbero potuto
concluderlo – e l’hanno anche fatto – senza il terzo membro escluso. Non
occorre poi dimenticare che il negozio è stato ratificato, perlomeno
tacitamente, dalla delegazione dei creditori, che in sede di controllo dei
conti non ha obiettato nulla in merito. Ricordato che la ratio legis
dell’art. 11 LEF è quella di escludere che le persone investite di funzioni
pubbliche nelle procedure di esecuzione forzata abbiano la possibilità di
commettere eventuali abusi, utilizzando per scopi propri le competenze a loro
attribuite e di garantirne in questo modo l’imparzialità (DTF 122 III 337
consid. 2/c e i rinvii), nel caso specifico non si scorge alcuna violazione del
divieto di concludere negozi per conto proprio, perciò il contratto di locazione
non può essere considerato nullo. E non è contestato che l’amministrazione
speciale aveva in ogni caso necessità di disporre di locali agevolmente
accessibili per centralizzare e depositare tutta la documentazione contabile
del defunto.
b) Circa
la discrepanza tra la distinta delle pigioni corrisposte per l’appartamento di __________
(acclusa con i giustificativi di pagamento allo scritto 23 gennaio 2015 dell’amministrazione
speciale) e il contratto esibito in questa sede, si constata in effetti come le
pigioni, di fr. 1'800.– mensili (compreso l’acconto per le spese
accessorie), non siano state pagate regolarmente, tranne per la metà dell’anno
1998 e per gli anni dal 2000 al 2002, e che per taluni anni (2005 e 2008) l’amministrazione
speciale ha pagato più del dovuto per quegli specifici anni, mentre per altri
(2004 e 2006) non ha versato nulla. Fatto sta, tuttavia, che per il periodo dal
1998 al 2009 quanto corrisposto a favore di R__________ (fr. 235'996.–)
risulta dalla documentazione prodotta in questa sede, che i ricorrenti non
contestano specificamente, ed è inferiore al dovuto
(fr. 248'400.–, ossia 11,5 x 12 x fr. 1'800.–) e a quanto computato
nello stato di riparto (fr. 208'576.–, v. la distinta contenuta, in
versione riassuntiva, nel fascicolo denominato “Affitti magazzini __________
(R__________ -__________) + diritto sup.” depositata con lo stato di
riparto), senza contare che l’amministrazione
speciale non ha esposto costi per la conservazione della documentazione del
fallimento, ora parzialmente depositata in un archivio, fino alla sua consegna
all’Ufficio dei fallimenti di Biasca (art. 98 cpv. 2 RUF).
c) Per
quanto riguarda invece la locazione del “deposito/archivio” di __________,
borgo in cui il defunto aveva la sede della ditta individuale, i ricorrenti non
formulano censure puntuali né chiedono accertamenti particolari. Il costo di fr. 44'000.–
inserito nei debiti di massa a questo titolo deve pertanto ritenersi
incontestato. Quanto alla menzione del magazzino di __________ alla voce
“affitti” dello stato di riparto impugnato, si tratta manifestamente di un
errore, siccome nel totale di fr. 260'276.– non è stato computato alcuna
pigione per __________ (v. la “distinta affitti pagati” acclusa con i
giustificativi di pagamento allo scritto 23 gennaio 2015).
6. Tutti
e tre i ricorrenti contestano la posta “Fatture e prestazioni di terzi” (di fr. 545'652.–).
6.1 Il
RI 1 asserisce che le spese in questione risultano documentate solo in parte e
limitatamente a fr. 427'735.– (ricorso ad 6), senza spiegare però come
giunge a quest’ultimo importo né a quali posizioni della distinta depositata
con l’atto impugnato si riferisce la differenza (di fr. 117'917.–) a suo dire
non documentata. La censura si avvera dunque irricevibile, per tacere del fatto
che il ricorrente non ha più riproposto la questione né all’udienza del 18 dicembre
2014 né nella sua replica del 20 aprile 2015 e non pare essersi accorto che
rispetto alla distinta prodotta in occasione del primo deposito dello stato di
riparto (inc. 15.2013.74/78) quella acclusa allo stato di riparto in esame
specifica ora il dettaglio delle schede contabili di cui in precedenza era
stato indicato solo il totale.
6.2 Gli
avv. RI 2 e RI 3 contestano in particolar modo la nota d’onorario di fr. 330'318.–
presentata dall’avv. RA 1 per il patrocinio della massa nelle cause giudiziarie
promosse contro le banche __________, __________, __________ e __________
intese all’accertamento dell’illiceità di compensazioni effettuate dagli
istituti finanziari durante la procedura di beneficio d’inventario (art. 580
segg. CC) e di restituzione alla massa degli importi compensati. I ricorrenti
sostengono che l’attività di patrocinio in cause semplici rientrava nella
funzione dell’avv. RA 1 quale amministratore speciale, per cui egli è già stato
remunerato. D’altronde la delega della rappresentanza della massa a un membro
dell’amministrazione speciale non sarebbe ammissibile “per una questione di
conflitto d’interessi” (ricorso RI 3, pag. 2 ad 2). I ricorrenti criticano poi
il modo in cui l’amministratore speciale ha calcolato i propri onorari,
applicando, nelle sedi cantonali, la percentuale massima consentita dall’art. 9
della Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA) allora in vigore, aumentata senza
giustificazione del 40% in virtù dell’art. 12 lett. a TOA, mentre nella sede
federale ha preteso un importo forfettario di fr. 5'000.– in ciascuna
causa, tranne in quella diretta contro la __________, in cui egli ha fissato
una remunerazione forfettaria unica di fr. 20'000.– senza dedurne, però,
le ripetibili di fr. 8'600.– riconosciute dal Tribunale d’appello (ricorso
RI 2, n. 3-4 pagg. 18-23; ricorso RI 3, ad 3-4).
Nell’ipotesi
in cui la TOA fosse applicabile, i ricorrenti chiedono inoltre alla Camera una
verifica della remunerazione pretesa dall’avv. RA 1, facendo notare che nelle
cause contro l’__________ e la __________ egli è subentrato al posto degli
amministratori della successione dopo la presentazione della petizione, ha redatto
una pagina d’osservazioni in sede di appello, per cui gli sono state
riconosciute ripetibili per fr. 500.– in ognuna delle cause, e non ha
dovuto esprimersi in sede federale, mentre la procedura contro __________ è
stata stralciata in prima istanza per acquiescenza della massa e quella contro
la __________ si è conclusa già in seconda sede, con l’accoglimento dell’appello
presentato dalla massa e l’attribuzione in suo favore di fr. 12'900.– tra
ripetibili di prima e seconda istanza.
6.3 La
OTLEF regola tasse e indennità riscosse dagli organi dell’esecuzione forzata
sia tipici che atipici (Adam in:
Gebührenverordnung, Kurzkommentar, 2008, n. 4 ad art. 1 OTLEF), ossia dagli
uffici, autorità e altri organi incaricati di gestire una procedura coatta
disciplinata dalla LEF o dalla normativa di applicazione (DTF 138 III 136
consid. 3.1) e dai loro ausiliari (sentenza della CEF 15.1998.153 dell’8 novembre
1999, Rep. 1999, pag. 290 n. 95, consid. 1).
a) Per
ausiliari (Hilfspersonen) s’intendono le persone subordinate al titolare
della funzione nel senso dell’art. 5 cpv. 1 LEF (così:
Gilliéron, op. cit., n. 21 ad art.
5), quali i periti incaricati di stimare gli oggetti pignorati o inventariati, il
terzo incaricato dell’amministrazione coatta di un fondo pignorato (DTF 129
III 401 consid. 1.2 e 1.3), la casa d’asta designata dall’assemblea dei
creditori per vendere a trattative private appartamenti del fallito (DTF 103
III 45 seg.), la polizia, la posta o l’ufficio del registro fondiario o di
commercio (Gasser in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 22 segg. ad art. 5 LEF), purché
la loro rimunerazione non sia stabilita da norme specifiche.
b) Può
essere considerato un ausiliario, però, solo chi esegue mansioni tipiche dell’esecuzione
forzata sotto la direzione del titolare della funzione. Non è il caso dell’avvocato
cui l’amministrazione del fallimento ha affidato la difesa degli interessi
della massa in una procedura giudiziaria. I suoi onorari non sono dunque
indennità nel senso della OTLEF bensì debiti della massa (DTF 138 III 447
consid. 2.4, con rinvii; M. Staehelin,
op. cit., n. 11 ad art. 262 LEF). Non soggiacciono all’art. 47 OTLEF né
possono essere contestati con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 2
OTLEF a contrario). Controversie sull’esistenza o la qualità di debiti
di massa sono di competenza del giudice ordinario, non dell’autorità di
vigilanza (DTF 125 III 293; M. Staehelin,
op. cit., n. 33 ad art. 262). Nella misura in cui vertono direttamente sulla rimunerazione
dell’avv. RA 1 per prestazioni di rappresentanza della massa in procedure
giudiziarie i ricorsi sono dunque irricevibili.
6.4 I
ricorrenti sostengono che l’attività di patrocinio in cause semplici rientrava
nella funzione dell’avv. RA 1 quale amministratore speciale e dev’essere tassata
secondo i criteri della OTLEF.
a) Ora,
che l’amministratore speciale possa concepire la sua missione ufficiale in modo
ampio, annoverandoci la rappresentazione giudiziaria della massa fallimentare,
è possibile (a titolo di esempio v. la sentenza della CEF 15.2010.97 del 18
ottobre 2010, consid. 4.1), ma non può presumersi (v. sentenza del Tribunale
federale del 5 novembre 1980 in SJ 1981, pag. 143 consid. 5a), a meno che sia
stato esplicitamente deciso all’atto della nomina o convenuto specialmente in
seguito, ciò che nella fattispecie non consta.
b) Ci
si potrebbe invero chiedere se, nell’ipotesi in cui il patrocinio della massa è
stato affidato a un amministratore speciale senza che sia stata decisa o
pattuita l’applicazione della OTLEF alla sua rimunerazione, spetti comunque all’autorità
di vigilanza determinarla in virtù dell’art. 47 OTLEF, pur con riferimento a
criteri esterni a quelli “sociali” stabiliti dalla OTLEF, ad esempio alla tariffa
cantonale in materia di assistenza giudiziaria (in tal senso: DTF 130 III 616
consid. 3.1) o alla tariffa applicabile a un patrocinatore esterno (sentenza
del Tribunale federale del 5 novembre 1980 già citata, SJ 1981, pag. 141 consid.
2). La risposta non può che essere negativa, ove si ponga mente al fatto che
non essendo una mansione tipica dell’esecuzione forzata l’attività di
patrocinio della massa non ricade sotto la OTLEF (sopra consid. 6.3/b) e
neppure del suo articolo 47. Motivo per cui la nota d’onorario in questione non
è stata controllata dalla Camera nella sua decisione relativa alla
determinazione degli onorari dell’amministrazione speciale (15.2011.87 del 15
marzo 2012, consid. 5.2). E contrariamente a quanto afferma l’avv. RI 2, escludere
l’applicazione della OTLEF a quello specifico tipo di prestazione non significa
svuotarla di ogni significato, ma unicamente limitarne l’estensione al suo vero
campo d’attuazione, ovvero le mansioni tipiche della procedura d’esecuzione forzata.
In queste circostanze, neppure i creditori potevano credere in buona fede che
gli onorari dell’avv. RA 1 sarebbero stati preventivamente verificati e
avallati dall’autorità di vigilanza. Anche sotto questo profilo i ricorsi si
rivelano infondati.
6.5 Per
quanto attiene alla censura fondata su un preteso conflitto d’interessi tra l’avv.
RA 1 e la massa, basta ricordare che la conclusione di un contratto di diritto
privato concluso dall’amministrazione fallimentare (come un semplice mandato)
non è un provvedimento impugnabile con un ricorso all’autorità di vigilanza
(sentenza del Tribunale federale 5A_142/2008 del 3 novembre 2008, consid. 4,
che cita segnatamente la DTF 129 III 401 consid. 1.2 già citata; sentenza della
CEF 15.2012.6 del 19 dicembre 2011, RtiD 2012 II 893 n. 51c [massima]). La
censura è dunque irricevibile, per tacere del fatto che in linea di massima gli
interessi del patrocinatore e della parte rappresentata non sono contrastanti.
6.6 Ciò
posto, l’inclusione di una pretesa tra i debiti di massa per l’intero importo
rivendicato dal terzo è un provvedimento impugnabile in virtù dell’art. 17 LEF.
A salvaguardia degli interessi della massa di cui ha la cura (art. 240 LEF), l’amministrazione
del fallimento, come pure la delegazione dei creditori e in caso di ricorso l’autorità
di vigilanza, sono tenuti a rifiutare la tacitazione di pretesi debiti di massa
inesistenti o esagerati. In particolare, l’autorità di vigilanza chiamata a
verificare l’entità del dividendo previsto dallo stato di riparto deve
controllare, ove sia contestato, se l’amministrazione del fallimento ha pagato a
terzi in modo indebito somme non dovute (cfr. sentenza della CEF
15.2005.58 del 25 ottobre 2005 consid. 3.2/a).
a) Sotto
questo profilo, la Camera è pertanto abilitata a verificare la nota d’onorario
pagata all’avv. RA 1. La decisione dell’amministrazione speciale e
(implicitamente) della delegazione dei creditori di ammetterla senza
restrizioni non vincola la Camera perché è stata tempestivamente impugnata dai
ricorrenti. Non compete invece né all’amministrazione del fallimento né all’autorità
di vigilanza di statuire sull’esistenza o sull’importo dei debiti di massa
(DTF 56 III 116 segg. e sopra consid. 6.3/b). Possono solo impartire un termine
al terzo che pretende il pagamento del preteso debito di massa per adire il
giudice civile (o amministrativo a dipendenza dei casi) onde far accertare la
propria pretesa, con la comminatoria che in caso d’inosservanza del termine il
riparto avverrà senza tenere conto di quel debito (DTF 56 III 119). Il riparto
rimane sospeso fino alla scadenza del termine o alla fine dell’eventuale
procedura giudiziaria e, a dipendenza dell’esito, il debito di massa viene
cancellato o registrato per l’importo stabilito dal giudice senza che i
creditori abbiano più alcun diritto di sollevare contestazioni al riguardo
(art. 63 cpv. 2-3 RUF per analogia).
b) Nel
caso concreto, l’istruttoria eseguita in questa sede ha fatto emergere seri
dubbi sulla congruità della nota d’onorario pagata all’avv. RA 1 (di
fr. 330'318.–). A prescindere dal fatto ch’egli ha probabilmente invertito
l’onorario prelevato per la causa contro la __________ e quello relativo alle
cause contro __________, la prima essendosi conclusa in seconda istanza, mentre
le altre non hanno superato lo stadio dell’udienza preliminare in prima sede, non
si evincono dagli incarti da lui trasmessi né dalle sue allegazioni elementi
che possano apparentemente giustificare la maggiorazione massima del 40%
applicata all’onorario ad valorem in base all’art. 12 lett. a TOA
(applicabile ai procedimenti aperti prima di tale data) peraltro calcolato sulla
scorta di valori litigiosi più elevati di quelli reali (v. ordinanza del 6
novembre 2015), ricordato che tali valori non comprendono gli interessi non
capitalizzati (art. 5 cpv. 2 CPC-TI, 9 cpv. 2 d TOA e 51 cpv. 3 LTF). Anzi, il
fatto che tutte le petizioni siano state preparate e inoltrate dagli
amministratori della successione fu CO 1 (__________e __________) prima della
designazione dell’avv. RA 1, e il fatto che la questione giuridica in
discussione era la medesima in tutti i procedimenti, giustificavano piuttosto
una riduzione dell’onorario normale. Tanto più che in diverse cause, seppure la
procedura sia stata stralciata prima di giungere al suo termine, sono stati
fatturati onorari pieni per prestazioni minime, come la risposta in seconda
istanza nelle cause __________ e __________ della Pretura di Bellinzona, mentre
in sede federale l’avv. RA 1 non ha neppure dovuto redigere osservazioni.
c) Come
visto, tuttavia, non spetta a questa Camera di statuire sul valore corretto
delle prestazioni fornite dall’avv. RA 1. Di per sé la decisione su questo
punto dello stato di riparto andrebbe annullata e l’incarto retrocesso all’amministrazione
speciale perché tenti una transazione extragiudiziaria con l’avv. RA 1 e in
caso d’insuccesso gli impartisca un termine per far accertare giudizialmente la
sua pretesa, decidendo poi se stare in lite a nome della massa o cedere il suo
diritto ai creditori in virtù dell’art. 260 LEF. Vista l’opposizione manifestata
dall’avv. RA 1 ai ricorsi, pare però inutile tentare la via di un accordo
transattivo, che presupporrebbe inoltre la sua sostituzione in seno all’amministrazione
speciale visto il suo dovere d’astensione (art. 10-11 LEF). D’altronde, la
massa non ha i mezzi finanziari per stare in lite e a parte i tre ricorrenti
gli altri creditori hanno già manifestato il proprio disinteresse per la
questione non impugnando lo stato di riparto. In queste circostanze, è
opportuno che la Camera sospenda la decisione impugnata in merito all’onorario
di fr. 330'318.– e impartisca essa stessa (art. 21 LEF) un termine all’avv.
RA 1 per promuovere causa contro i tre ricorrenti, cui va ceduto il diritto della
massa di resistere all’azione (art. 260 LEF), onde far accertare l’importo del
proprio onorario, con la comminatoria che in caso d’inosservanza del termine il
suo credito verrà depennato dallo stato di riparto e suddiviso tra tutti i
creditori chirografari. Ove egli dovesse invece adire tempestivamente il
giudice, la parte eventualmente ridotta del suo onorario verrà attribuita
prioritariamente alla copertura delle spese giudiziarie e dei crediti dei tre
ricorrenti in virtù dell’art. 260 cpv. 2 LEF. Vista l’entità dei crediti dei
tre ricorrenti (sopra ad C e G), è sin d’ora escluso il versamento di un’eccedenza
a favore della massa, motivo per cui il fallimento potrà essere chiuso senz’aspettare
l’esito della lite non appena distribuito il dividendo supplementare (art. 95
RUF per il rinvio dell’art. 97 RUF e sotto dispositivo n. 1.5).
6.7 Quanto
appena esposto vale anche per le altre prestazioni di patrocinio fornite dall’avv.
RA 1 (azioni di contestazione della graduatoria e di rettifica del registro fondiario).
Non incombe alla Camera di sindacare la decisione dell’amministrazione speciale
di affidare all’avv. RA 1 la difesa giudiziaria degli interessi della massa in
quelle vertenze né di stabilire il valore delle sue prestazioni, le quali, a
differenza di quelle fornite nell’ambito delle cause contro le banche, non
appaiono insostenibili dal profilo della TOA, ciò che l’avv. RI 2 d’altronde
neppure sostiene (pagg. 10 segg. ad 4). Nella misura in cui sono ricevibili, le
sue censure vanno quindi respinte, fatta salva un’eventuale azione di responsabilità
contro l’amministrazione speciale (art. 5 LEF).
7. L’avv.
RI 2 (pagg. 23 seg. ad 4) e il RI 1 (pag. 7 ad 6) rilevano ancora che nel
rapporto intermedio al 30 novembre 2007 l’amministrazione speciale aveva
scritto che dopo il versamento del dividendo provvisorio del 5% ai creditori di
terza classe era “in
previsione il versamento di un’ulteriore quota del 2%”
(doc. 24 accluso al primo ricorso, pag. 2 in basso). Salvo poi indicare nell’avviso
di deposito dello stato di riparto definitivo del 10 dicembre 2013 che “purtroppo i mezzi a disposizione dopo diversi
pagamenti, sono stati esauriti”. I ricorrenti
sostengono che i costi in questione non sono stati comprovati e dopo il 31 dicembre
2009, data in cui l’attivo ammontava ancora a fr. 540'882.10, non risultano
dalla documentazione messa a disposizione dall’amministrazione speciale costi
o incombenze particolari così ingenti da spiegare una spesa di oltre mezzo milione
di franchi.
A
parte il fatto che l’incauta osservazione formulata dall’amministrazione
speciale nel 2007 non costituisce un impegno giuridico, non si deve perdere di
vista che né la “situazione patrimoniale” esposta nel rapporto del 2007, in cui
l’attivo era indicato in fr. 580'780.36 (doc. 24, pag. 4), né il rapporto
20 settembre 2010 del membro della delegazione dei creditori __________, che attesta
un saldo disponibile di fr. 540'882.01 al 31 dicembre 2009 (doc. 25),
menzionano le spese, i debiti della massa e gli onorari dell’amministrazione
speciale, i quali non figurano neppure nello stato di riparto provvisorio
depositato all’inizio del 2006. Orbene, complice il decesso del membro __________
che curava la contabilità del fallimento, l’amministrazione speciale non ha
prelevato tutti gli onorari e le spese maturati prima del riparto provvisorio
e, solo in termini di onorari, le sono poi stati riconosciuti per il periodo intercorrente
tra il 2006 e il 2010 fr. 190'830.– (anziché fr. 354'520.– richiesti,
v. sentenza della CEF 15.2011.87 citata, consid. 5.3/b) oltre a fr. 20'000.–
forfetari per le operazioni conclusive (consid. 5.3/c), di modo che, tenuto
conto delle spese e onorari non ancora fatturati in precedenza, il saldo
(apparentemente) disponibile di fr. 540'882.01 risulta essere stato interamente
assorbito. Fatte salve le modifiche stabilite in questa sede, lo stato di
ripartizione impugnato conferma del resto contabilmente tale conclusione.
8. Per
quanto riguarda infine la censura dell’avv. RI 3 circa l’inammissibile
lievitazione dei costi di oltre fr. 500'000.– tra il primo e il secondo
stato di riparto definitivo, ci si può limitare a rinviare alla spiegazione
contenuta nella sentenza 15.2013.74/78 emessa il 27 settembre 2013 dalla Camera
in merito ai (primi) ricorsi dell’avv. RI 2 e del RI 1, che figura tra i
documenti depositati con il secondo stato di riparto: nel primo stato di
riparto, infatti, l’amministrazione speciale aveva dimenticato di esporre le spese
per “affitti magazzini di __________, __________ e __________” (fr. 260'276.–),
per “assicurazioni diverse” (fr. 67'869.–) e per “trasporti, salari e
spese per liquidazione magazzini” (fr. 30'270.15), per un totale di fr. 358'415.15,
mentre nel secondo stato le ha correttamente indicate, rettificando poi l’indicazione
errata del dividendo provvisorio effettivamente distribuito ai creditori di
terza classe, che non era di fr. 1'585'054.25 bensì – dedotte le spese
omesse (fr. 358'415.15) – di fr. 1'226'639.10.
9. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. In quanto ammissibili i tre ricorsi sono parzialmente accolti e di
conseguenza lo stato di riparto e conteggio finale sono così riformati:
1.1 La posta “Assicurazioni
diverse”, registrata per fr. 67'869.–, è ridotta a fr. 7'373.95.
1.2 La posta “Fatture e prestazioni di terzi” dello stato
di riparto è sospesa limitatamente all’onorario di fr. 330'318.– pagato all’avv. RA 1. È impartito a
quest’ultimo un termine di 20 giorni per promuovere causa contro i tre
ricorrenti – esplicitamente autorizzati dalla Camera a stare in lite
congiuntamente per proprio conto e a loro rischio e pericolo in sostituzione
della massa (art. 260 LEF) – onde far accertare l’importo di detto onorario.
Egli è reso attento che in caso d’inosservanza del termine il suo credito verrà
depennato dallo stato di riparto e l’importo di fr. 330'318.– verrà ripartito
tra i creditori di terza classe in proporzione dei rispettivi crediti. Nell’ipotesi
inversa, l’importo stabilito giudizialmente in via definitiva farà stato per il
riparto senza necessità di depositare nuovamente lo stato di riparto definitivo
né il conteggio finale e senza possibilità per i creditori di contestarlo. La
parte eventualmente ridotta del suo
onorario verrà attribuita
prioritariamente alla copertura delle spese giudiziarie e dei crediti dei tre
ricorrenti in virtù dell’art. 260 cpv. 2 LEF.
1.3 Passato
in giudicato il dispositivo n. 1.1 del presente giudizio, l’amministrazione
speciale adatterà lo stato di ripartizione definitivo alla modifica stabilita
in quel dispositivo – e a quella statuita al dispositivo n. 1.2 ove l’avv. RA 1
non abbia promosso azione entro il termine impartitogli – e allestirà la lista
dei singoli riparti a favore dei crediti chirografari con l’indicazione per
ognuno di essi dell’importo ammesso in graduatoria, del dividendo risultante dallo
stato di riparto modificato e della differenza tra il dividendo nuovo e quello
stabilito in base allo stato di riparto impugnato. Ne trasmetterà una copia
alla Camera.
1.4 Ciò
fatto, e dopo avere trasmesso a questa Camera la prova che l’avv. RA 1 ha dato
tempestivamente seguito al termine stabilito al dispositivo n. 1.2, l’amministrazione
speciale pubblicherà sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale
svizzero di commercio nella rubrica dei fallimenti un avviso del seguente
contenuto: “Come stabilito dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello nella sentenza 15.2015.8/9/10 del 18 gennaio 2016, lo stato di
riparto definitivo depositato dal 3 al 13 gennaio 2014 nella liquidazione fallimentare
dell’eredità giacente fu CO 1 è stato modificato. Lo stato di riparto
definitivo rettificato è consultabile presso la sede dell’amministrazione
speciale (c/o avv. RA 1, __________, __________, tel. __________) entro dieci
giorni dalla ricezione della presente. Prevede a favore dei creditori di terza
classe un dividendo supplementare dello 0.2596%. I dividendi di meno di fr. 20.–
(ovvero per crediti di meno di fr. 7'700.–) saranno versati a contanti dall’amministrazione
speciale alla sua sede entro dieci giorni dalla ricezione dalla pubblicazione,
mentre i dividendi di almeno fr. 20.– saranno versati sul conto postale o
bancario che il creditore indicherà all’amministrazione speciale nel medesimo
termine”.
Salvo nei casi in cui l’amministrazione speciale sarà
in grado di versare subito il dividendo complementare sul conto del creditore
(con riferimento alla pubblicazione ufficiale quale causale), poiché gli
estremi le sono già noti, una copia della pubblicazione sarà spedita
personalmente a tutti i creditori il cui dividendo supplementare è di almeno fr. 20.–.
1.5 Dopo
aver pagato i dividendi supplementari, l’amministrazione speciale chiederà alla
Pretura del Distretto di Riviera di chiudere il fallimento senz’aspettare l’esito
della causa promossa dall’avv. RA 1.
1.6 Passata
in giudicato l’eventuale sentenza nella causa promossa dall’avv. RA 1 in virtù
del dispositivo n. 1.2, l’amministrazione speciale ripartirà l’eventuale
differenza tra l’onorario esposto nello stato di riparto impugnato e quello
stabilito giudizialmente tra i ricorrenti in proporzione dei rispettivi crediti
e rilascerà loro un estratto individuale indicante il dividendo complessivo e
la perdita. L’estratto relativo al credito di fr. 266'920.60 insinuato
originariamente dalla __________ (n. 282) verrà rilasciato a nome del RI 1.
Per il
resto lo stato di riparto e conteggio finale sono confermati.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
|
–
;
–
avv. RI 2, __________;
–
avv. RI 3, __________, __________.
|
Comunicazione
all’CO 1, c/o avv. RA 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.