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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2014.8
Data decisione, Autorità: 18.01.2016, CEF

Titolo:

Ricorso contro lo stato di ripartizione definitivo
 

RIPARTO / RIPARTIZIONE
art. 10 LEF
art. 11 LEF
art. 34 LEF
art. 237 cpv. 3 LEF
art. 262 cpv. 2 LEF
art. 263 cpv. 2 LEF
art. 47 OTLEF
art. 63 cpv. 2 RUF
art. 63 cpv. 3 RUF
art. 87 cpv. 1 RUF
art. 87 cpv. 2 RUF



 

 

 

Incarti n.
15.2014.8

15.2014.9

15.2014.10

Lugano

18 gennaio 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sui ricorsi 13 gennaio 2014 di

 

 

RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

avv. RI 2, __________

avv. RI 3, __________

 

 

contro lo stato di ripartizione definitivo e conteggio finale depositato dal 3 al 13 gennaio 2014 dall’

 

 

CO 1 attualmente composta di:

–RA 1

–RA 2

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  CO 1, titolare di una ditta individuale attiva nel settore della carpenteria, è deceduto il 12 settembre 1997. Il 17 settembre seguente il Pretore del distretto di Riviera ha ordinato, ad istanza del figlio e unico erede del defunto, la compilazione di un inventario della successione, ha nominato due amministratori della successione (__________e __________) e ha autorizzato la ditta individuale a continuare provvisoriamente la propria attività. Lo stesso Pretore, dopo aver ricevuto la comunicazione di rinuncia all’eredità, ha dichiarato vacante la successione il 20 febbraio 1998 e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento. Il 10 giugno 1998, la prima assemblea dei creditori ha nominato un’amministrazione speciale composta dell’avv. RA 1 e dei lic. oec. __________ __________ e RA 2, e una delegazione dei creditori composta dell’avv. __________, __________, __________, __________ e __________. Preso atto del decesso di __________ __________, il 23 settembre 2005 la Camera ha comunicato il proprio nulla osta alla continuazione dell’attività dell’amministrazione speciale ad opera dei soli due altri membri, fatte salve le competenze dell’assemblea dei creditori.

                            B.  All’inizio del 2006, l’amministrazione speciale ha versato ai creditori di terza classe complessivamente fr. 1'226'639.10 quale dividendo del 5% sulla base di uno stato di riparto provvisorio fondato sulla graduatoria ridepositata nell’agosto del 2005. Lo stato di riparto definitivo è poi stato depositato dal 24 giugno 2013 per dieci giorni consecutivi (FUSC __________2013, __________). Indicava a favore dei creditori di terza classe un "dividendo del 5% già pagato" di fr. 1'585'054.25.

                            C.  Statuendo con sentenza 27 settembre 2013 (inc. 15.2013.74/78) sui ricorsi presentati dall’avv. RI 2, quale cessionaria della pretesa iscritta nella graduatoria in terza classe per fr. 101'956.– (n. 154), e dal RI 1, quale cessionario delle pretese ammesse nella graduatoria in terza classe per fr. 266'920.60 (n. 280) e per fr. 397'507.90 (n. 302), la Camera ha annullato lo stato di ripartizione e il conto finale, nel frattempo rettificati dall’amministrazione speciale, e ha fatto ordine a quest’ultima di depositare a sue spese, previa consultazione della Camera, un nuovo stato di ripartizione e un nuovo conto finale allestiti nel senso dei considerandi, ovvero corredati di un elenco dettagliato delle spese esposte nel conto finale e completati con l’indicazione per ogni singolo creditore del dividendo dovuto, degli acconti già versati, dell’eventuale ultimo versamento e della perdita.

                            D.  Il nuovo stato di ripartizione definitivo è stato depositato dal 3 al 13 gennaio 2014. I creditori ne sono stati preavvisati con pubblicazione sul Foglio ufficiale del Canton Ticino e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del 27 dicembre 2013 e con scritto del 10 dicembre 2013, nel quale l’amministrazione speciale ha confermato che i creditori di terza classe non avrebbero ricevuto alcun dividendo supplementare oltre a quello provvisorio distribuito nel 2006, come già risultava dai conteggi individuali spediti in occasione del deposito del precedente stato di riparto definitivo annullato. Trattandosi della liquidazione di un’eredità giacente, i cre­ditori sono inoltre stati informati che sarebbero stati rilasciati attestati di carenza di beni unicamente a domanda espressa.

                            E.  Il 13 gennaio 2014, il RI 1 ha interposto ricorso contro il nuovo stato di ripartizione e conteggio finale, chiedendone l’annullamento e un nuovo deposito “conformemente alle disposizioni di legge”.

                             F.  Lo stesso giorno l’avv. RI 2 ha pure impugnato il nuovo stato di ripartizione e conteggio finale, postulandone in via principale l’annullamento e la condanna dell’amministrazione speciale a restituire alla massa un importo da stabilire dalla Camera. Nel caso in cui la richiesta di annullamento fosse respinta, la ricorrente ha chiesto in via subordinata che la remunerazione complessiva dell’amministrazione speciale, comprese le spese, sia ridotta a fr. 2'567'184.–, la differenza di fr. 904'067.15 rispetto a quanto stabilito nell’atto impugnato essendo ripartita fra i creditori chirografari, mentre in via ancora più subordinata ha lasciato la determinazione di tale importo al giudizio della Camera.

                            G.  Sempre il 13 gennaio 2014, l’avv. RI 3, ammesso in terza classe per fr. 1'065.– (n. 26), ha ricorso a sua volta contro lo stesso provvedimento, proponendo di annullarlo e di riformarlo nel senso di dedurre dal passivo la somma di fr. 330'318.– riguardante la posta intitolata “patrocinio studio avv. RA 1 nelle cause contro le banche”.

                            H.  Con osservazioni del 27 gennaio 2014, l’amministrazione speciale ha postulato la reiezione di tutti e tre i ricorsi con argomentazioni centrate quasi esclusivamente su considerazioni di carattere formale.

                              I.  Il 20 maggio 2014, il presidente della Camera ha impartito al­l’amministrazione speciale un termine di venti giorni per completare le sue osservazioni ai ricorsi, determinandosi in modo conciso su alcune censure specificate, producendo il dettaglio di alcuni costi e indicando l’ubicazione di alcuni giustificativi.

                             L.  Visto il carattere incompleto delle risposte fatte pervenire dal­l’amministrazione speciale il 20 giugno 2014, con ordinanza del 3 luglio 2014 il presidente della Camera le ha assegnato un ultimo termine di dieci giorni per produrre il dettaglio dei costi per "trasporti, salari e spese per liquidazione magazzini" (fr. 30'270.–), pena l’esclusione di quei costi dallo stato di riparto.

                            M.  Notificata ai ricorrenti la risposta dell’intimata, il presidente della Camera ha sentito all’udienza del 18 dicembre 2014 le parti, che si sono riconfermate nelle rispettive conclusioni. Un nuovo termine è stato impartito all’organo esecutivo per produrre una distinta dettagliata relativa alle poste “affitti magazzini” e “assicurazioni diverse” con l’indicazione delle pezze giustificative (contratti, fatture dei premi, ecc.), allegando la copia di quei documenti.

                            N.  Avendo l’amministrazione speciale prodotto, il 23 gennaio 2015, unicamente i bollettini di pagamento delle pigioni corrisposte dalla massa, il 3 febbraio 2015 il presidente della Camera le ha ordinato di esibire entro dieci giorni i contratti d’assicurazione in base ai quali sono stati pagati i premi compresi nella voce “assicurazioni diverse” dello stato di riparto e una conferma scritta di __________ e __________ dei contratti di locazione conclusi con la massa, con l’indicazione delle condizioni di locazione (pigione, indirizzo dell’edificio, numero di vani e superficie).

                            O.  In seguito alla produzione dei due contratti di locazione nel frattempo ritrovati e di alcuni contratti di assicurazione (o delle conferme degli assicuratori), il 12 marzo 2015 è stato conferito ai ricorrenti un termine di venti giorni, poi prorogato al 20 aprile 2015, per esprimersi sulla risposta dell’organo esecutivo e su tutti gli atti e documenti assunti dalla Camera.

                            P.  Nelle sue osservazioni di replica del 20 aprile 2015, il RI 1 ha confermato la sua richiesta di accertamento della nullità e in subordine di annullamento dello stato di riparto e del conto finale.

                            Q.  Nella sua replica del 20 aprile 2015, l’avv. RI 2 ha sostanzialmente confermato il ricorso, se non per quanto concerne i costi per trasporti, salari e spese per la liquidazione del magazzino di B__________, di fr. 30'270.–, e la posta “assicurazioni diverse”, di fr. 67'869.–, che ha ammesso di essere stati assodati in sede istruttoria, lasciando tuttavia al giudizio della Camera la questione di sapere se decurtare la seconda posta delle somme di fr. 5'615.79 e fr. 1'719.10 che l’amministrazione speciale non è riuscita a comprovare.

                            R.  L’avv. RI 3 è rimasto silente e pure l’amministra­­zione speciale non ha ritenuto necessario duplicare.

                            S.  Il 25 agosto 2015, l’amministrazione speciale ha trasmesso alla Camera la sentenza 11 agosto 2015 con cui il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha respinto la petizione presentata dal RI 1 l’11 novembre 2009, intesa a condannare il Canton Ticino a risarcire fr. 967'032.15 oltre accessori in virtù dell’art. 5 LEF per il preteso danno causatogli dall’amministra­­zione speciale nella procedura di allestimento della graduatoria della liquidazione dell’eredità giacente fu CO 1.

                            T.  Con ordinanza 25 settembre 2015, il presidente della Camera ha comunicato alle parti l’esito di alcuni accertamenti relativi alla distinta “assicurazioni diverse” e alla posta “cause Banche”, impartendo all’amministrazione speciale un termine per produrre gli incarti relativi agli incarichi da essa affidati all’avv. RA 1 nelle cause promosse contro le banche __________, __________, __________ e __________ così come la distinta delle singole posizioni che compongono la voce “incasso cause banche”, con particolare riferimento alle ripetibili incassate dalla massa, e per formulare eventuali osservazioni sui predetti accertamenti.

                            U.  Preso atto della risposta 28 ottobre 2015 dell’amministrazione speciale, che si è limitata a trasmettere gli incarti richiesti e quattro estratti del conto postale relativi agli importi incassati al termine delle relative cause giudiziarie, con ordinanza del 6 novembre 2015 il presidente della Camera ha riassunto sotto forma di tabella gli accertamenti eseguiti in base ai documenti contenuti negli incarti trasmessi in merito al dettaglio delle somme versate all’avv. RA 1 nell’ambito del patrocinio della massa nelle cause contro le banche, e ha impartito ai ricorrenti un termine per formulare eventuali osservazioni sulla documentazione prodotta dall’amministrazione speciale.

                            V.  Con osservazioni del 30 novembre 2015, l’avv. RI 2 ha confermato la sua domanda di annullamento dello stato di riparto definitivo e del conto tasse e spese e un nuovo deposito di tali atti, e in via subordinata ha ribadito la richiesta di modifica dello stato di riparto definitivo sulla base di tutti i propri allegati e delle risultanze istruttorie.

                           W.  Lo stesso giorno, anche il RI 1 si è confermato nelle richieste contenute nei suoi precedenti allegati, chiedendo in particolare lo stralcio di tutte le poste per cui l’amministra­­zione speciale non ha prodotto i documenti richiesti dalla Camera con l’ordinanza del 20 maggio 2014.

 

 

Considerato

 

in diritto:              1.  Più ricorsi formulati contro lo stesso provvedimento dell’organo di esecuzione forzata possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti. Nella fattispecie i tre ricorsi, in quanto diretti contro il medesimo stato di ripartizione, sono già stati congiunti in sede d’istruttoria. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi possono essere impugnati anche singolarmente (v. fra tante la sentenza della CEF 15.98.225/231 del 16 febbraio 1999, consid. 1a).

 

                             2.  Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato depositato dal 3 al 13 gennaio 2014, i ricorsi sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF e 2 OTLEF [ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, RS 281.35]).

 

                             3.  Occorre preliminarmente sgombrare il campo dalle censure formali sollevate dall’amministrazione del fallimento con le osservazioni del 27 gennaio 2014.

 

                           3.1  Che i ricorrenti facciano ora valere critiche che non avevano mosso in precedenza contro il precedente stato di riparto definitivo (inclusivo di conto finale) è vero, ma è solo in parte di rilievo.

 

                             a)  Va anzitutto da sé che i creditori sono legittimati a proporre censure relative alle circostanze del nuovo deposito, come la mancata comunicazione degli estratti individuali (sotto consid. 4.2), pretesi vizi di forma nell’avviso ai creditori (consid. 4.3) o l’as­­senza degli stati di riparto provvisori tra i documenti depositati con lo stato di riparto definitivo (consid. 4.5). Inoltre, i creditori sono abilitati a contestare l’importo, la composizione e la qualifica come spese generali di quegli esborsi che non erano stati menzionati nel precedente stato di riparto definitivo (spese per “affitti magazzini” di fr. 260'276.–, per “assicurazioni diverse” di fr. 67'869.– e per “trasporti, salari e spese per liquidazione magazzini” di fr. 30'270.15), o non in modo distinto (“fatture e prestazioni di terzi” per fr. 545'652.–), giacché l’annullamento di quel­l’atto è dovuto proprio al suo difetto di chiarezza in merito a tali spese (v. sentenza della CEF 15.2013.74/78 del 24 settembre 2013, consid. 4 e 4.1). Non può dunque considerarsi scorretto il comportamento dei ricorrenti laddove chiedono, invero nuovamente (v. ricorso 3 luglio 2013 dell’avv. RI 2, da 4.1 a 4.3), lumi sulle spese esposte dall’amministrazione speciale, per importi per vero non indifferenti (v. sotto consid. 5-6). Non può nemmeno essere seriamente rimproverato ai ricorrenti di non avere consultato la documentazione del fallimento prima d’impu­­gnare il secondo deposito. L’istruttoria eseguita dalla Camera ha infatti evidenziato l’organizzazione a dir poco approssimativa della documentazione contabile, le serie difficoltà – se non l’impos­­sibilità – incontrate per reperire i giustificativi delle spese esposte per sommi capi nel conto finale e le reticenze degli amministratori speciali nel giustificare il proprio operato.

 

                            b)  Va per contro dato ragione all’amministrazione speciale per quanto riguarda la critica generale formulata per la prima volta in questa sede dall’avv. RI 2, secondo cui lo stato di riparto definitivo, in spregio degli art. 262 cpv. 2 LEF e 85 RUF, non distingue le spese di realizzazione dei pegni dalle spese generali, favorendo così i creditori pignoratizi a scapito dei chirografari (ricorso, pag. 5 ad 3.1). La creditrice avrebbe infatti potuto – e dovuto – proporla già in occasione del primo ricorso, dal momento che il primo stato di ripartizione definitivo era strutturalmente identico al secondo, nel senso che l’importo da ripartire tra i creditori era già allora stato calcolato deducendo dal­l’attivo lordo (compreso il ricavo dei beni gravati da pegno) il totale degli onorari e spese, togliendo dal riparto a favore dei creditori ipotecari unicamente gli interessi bancari, le spese di realizzazione (per complessivi fr. 324'880.59) e le tasse (in totale fr. 192'999.46), ma non gli onorari per la realizzazione dei fondi gravati da pegno né gli onorari e i costi per il loro inventario e amministrazione. Del resto, a prescindere dalla formulazione imprecisa dei dispositivi I/1 e II/1, la Camera ha annullato il deposito del primo stato di ripartizione unicamente per permettere ai creditori di esaminare ed eventualmente contestare le modifiche introdotte dall’amministrazione speciale durante la procedura di ricorso (sentenza della CEF 15.2013.74/78 consid. 4 4.1 e dispositivo III) e non per rimetterlo integralmente in discussione.

 

                                  Ne discende che la censura dell’avv. RI 2, nella misura in cui riguarda tipologie di spese già esposte nel primo stato di riparto (come le “tasse e spese” di fr. 358'548.–), si avvera tardiva e perciò irricevibile. Essa è invece ammissibile per le voci aggiunte nel secondo stato di riparto, in particolare per la voce “assicurazioni diverse”, specificamente contestata nel ricorso (pagg. 5 ad 3.1 e 7 ad 3.2) anche per il medesimo motivo (v. sotto consid. 5.2).

 

                           3.2  Non viene invece in soccorso dell’amministrazione speciale neppure l’avallo della seconda assemblea dei creditori al suo operato (verbale 15 ottobre 1999 ad 3, v. doc. C accluso alle osservazioni 27 gennaio 2015), dal momento che il rapporto intermedio sulla liquidazione al 15 settembre 1999 trasmesso ai creditori non conteneva indicazioni sulle spese di liquidazione (v. doc. D, in particolare a pag. 17). Quanto all’attestazione 20 settembre 2010 del delegato dei creditori E__________ (doc. E), è giocoforza constatare come non menzioni neppure essa le spese di liquidazione (e l’allegata tabella non è stata prodotta), ma soprattutto non risulta che tale documento sia stato comunicato ai creditori. Senza contare che appare alquanto dubbio che quello scritto possa costituire un provvedimento impugnabile nel senso del­l’art. 17 LEF, il cui passaggio in giudicato vieterebbe ai creditori di (ri)mettere in discussione la questione delle spese di liquidazione. In definitiva, i ricorsi si rivelano quindi ricevibili con i limiti esposti sub 3.1/b.

 

                           3.3  Risulta infine inutile notificare i tre ricorsi agli altri 422 creditori, dal momento che l’accoglimento del ricorso potrebbe portare loro solo benefici, ricordato che al creditore ricorrente non viene riconosciuto alcun privilegio sul dividendo supplementare risultante dalla modifica dello stato di riparto in caso di accoglimento del suo ricorso (Jeandin/Casonato in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 7 ad art. 263 LEF). D’altronde, neppure la sospensione della liquidazione durante la procedura di ricorso può essere loro di nocumento siccome hanno già ricevuto l’intero dividendo spettante loro secondo lo stato di riparto che non hanno contestato.

 

                             4.  Nei rispettivi ricorsi il RI 1 e l’avv. RI 2 fanno valere diverse censure formali in merito al deposito del nuovo stato di riparto.

 

                           4.1  Anzitutto sia l’uno (ad 3) che l’altra (ad 5, pag. 24-25) rimproverano all’amministrazione speciale di non avere spedito, tranne a loro stessi, l’avviso circa il deposito dello stato di riparto per raccomandata, come invece prescritto dall’art. 87 cpv. 1 del Regolamento concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF, RS 281.32). La doglianza è irricevibile. I ricorrenti, infatti, non sono legittimati a far valere gli interessi di terzi e per quanto concerne i propri crediti ammettono che la notifica sia avvenuta regolarmente. Ad ogni modo la norma che prevede la notifica delle comunicazioni per raccomandata o consegna contro ricevuta (art. 34 LEF) è una prescrizione d’ordine, la cui violazione non determina la nullità della comunicazione (cfr. DTF 121 III 11).

                           4.2  Entrambi i ricorrenti lamentano pure il fatto che agli avvisi di deposito dello stato di riparto non siano stati allegati gli estratti individuali relativi ai singoli riparti previsti all’art. 263 cpv. 2 LEF. Sennonché nel nuovo stato di ripartizione l’amministrazione speciale ha precisato che il conteggio “con la relativa perdita” era stato inviato ai creditori di terza classe nel giugno del 2013 (con l’avviso circa il deposito del primo stato di riparto del 20 giugno 2013) e veniva confermato non essendo intervenute modifiche. I ricorrenti non negano di avere ricevuto tale documento, tanto che hanno prodotto ognuno il suo con il rispettivo ricorso (doc. 27 di RI 2 e doc. E e F del RI 1). Che i conteggi siano giunti loro dopo il deposito del primo stato di riparto, come affermano, non è di rilievo in questa (nuova) procedura, determinante essendo invece che essi abbiano avuto la facoltà di contestare con cognizione di causa il proprio riparto. I ricorrenti, d’altronde, neppure contestano, pur dolendosene, che rispetto al precedente stato di riparto il nuovo non cambia nulla per quanto attiene al riparto a favore dei creditori di terza classe e la relativa perdita, come risulta dall’avviso di deposito del 10 dicembre 2013 (“per i creditori di III classe non vi è stato alcun cambiamento, in modo che gli attestati di perdita già trasmessi il 24.06.2013 sono confermati”). Nelle circostanze descritte imporre all’amministrazione speciale di emettere e spedire nuovamente estratti individuali di contenuto identico a quelli già trasmessi nel 2013 costituirebbe uno spreco inutile e un eccessivo formalismo. D’altra parte la modifica dello stato di ripartizione impugnato che stabilirà la Camera in questa sede non necessita un nuovo deposito né il rilascio di estratti individuali aggiornati (cfr. art. 87 cpv. 2 RUF e sotto consid. 5.2/d).

 

                           4.3  Il RI 1, inoltre, fa carico all’amministrazione speciale di non avere redatto l’avviso di deposito dello stato di riparto e il correlato conteggio definitivo sull’apposito modulo (n. 10F) editto dall’autorità federale di vigilanza, il cui uso è a suo modo di vedere obbligatorio. In realtà, l’art. 2 cpv. 2 del Regolamento sui formulari e registri da impiegare in tema d’esecuzione e di fallimento e sulla contabilità (Rform, RS 281.31) dispone che i formulari confezionati dagli uffici d’esecuzione e dei fallimenti devono corrispondere, “per quanto riguarda il contenuto”, a quelli della raccolta. Ciò vale per ovvi motivi anche per gli altri organi dell’esecuzione forzata come le amministrazioni speciali. E l’art. 2 n. 9 RUF non pone esigenze supplementari. La giurisprudenza e la dottrina ammettono del resto altri tipi di comunicazione del deposito come ad esempio la trasmissione dello stato di riparto completo (DTF 86 III 35; M. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 79 ad art. 263 LEF; Stöckli/Possa in: SchKG, Kurzkommentar, 2010, n. 7 ad art. 263 LEF). Nel caso specifico, pur non rivestendo la forma del modulo n. 10F la comunicazione criticata nel suo complesso ne rispecchia il contenuto. Leggendo l’avviso di deposito, il riassunto del conteggio delle spese e il conteggio individuale (v. doc. E accluso al ricorso del RI 1) il creditore ne ricava tutte le informazioni contenute nel noto modulo, tranne, per evidenti motivi, la menzione se il fallito ha riconosciuto o no il credito e l’indicazione dei rimedi giuridici, che il Tribunale federale, autore del modulo, considera però facoltativa (già citata DTF 86 III 35). Anche su questo punto, di conseguenza, il ricorso si rivela infondato.

 

                           4.4  Sempre il RI 1 si duole che il conteggio definitivo relativo al credito di fr. 266'920.60 insinuato originariamente dalla __________ (n. 282), poi cedutogli, non sia stato intestato al proprio nome (doc. F). A parte il fatto che si potrebbe discutere dell’interesse di un’attestazione di perdita rilasciata in una procedura di liquidazione in via di fallimento di un’e­redità giacente – fatti salvi i casi in cui del credito risponda anche un terzo – è pacifica l’inutilità di un ulteriore deposito dello stato di ripartizione per correggere l’intestazione del conteggio in questione. Essendo la cessione del credito pacifica (v. sentenza della CEF 15.2009.104 del 28 dicembre 2009, in particolare consid. C), basta che l’amministrazione speciale rilasci al ricorrente un conteggio intestato a suo nome. Su questo punto il ricorso può pertanto essere parzialmente accolto, nel senso che il nuovo estratto individuale andrà rilasciato a nome del Fondo di garanzia LPP (v. sotto dispositivo n. 1.6).

 

                           4.5  L’assenza dello stato di riparto provvisorio del 2005 tra gli atti depositati presso l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera unitamente allo stato di riparto definitivo non è, a differenza di quanto sostiene il RI 1 (ad 5), un motivo di annullamento. L’autore citato dal ricorrente (M. Staehelin, op. cit., n. 12 ad art. 263), infatti, non sostiene che lo stato di ripartizione definitivo e gli stati di riparto provvisori debbano essere depositati insieme, bensì unicamente, a ragione, che anche gli stati di riparto provvisori devono essere depositati, logicamente prima del riparto definitivo e non solo alla fine della procedura al momento del deposito dello stato definitivo. Depositarli nuovamente a quel momento non avrebbe senso. Essendo passati in giudicato, difatti gli stati di riparto provvisori non possono più essere contestati. Per tacere del fatto che nel caso di specie il ricorrente non spiega quale pregiudizio gli avrebbe causato la pretesa irregolarità formale. La censura appare dunque pretestuosa e in quanto tale non degna di protezione.

 

                           4.6  Rimanendo nel tema delle censure formali, il ricorrente avv. RI 3 contesta la nota d’onorario di fr. 330'318.– esposta dall’amministratore speciale avv. RA 1 quale patrocinatore della massa nelle cause giudiziarie promosse dalla massa contro le banche __________, __________, __________ e __________, lamentando in particolare che il mandato affidatogli non sia stato preventivamente sottoposto all’assemblea dei creditori. In realtà, incombe in linea di principio alla delegazione dei creditori di autorizzare l’amministrazione del fallimento a stare in giudizio per conto della massa (art. 237 cpv. 3 n. 3 LEF), riservata una decisione contraria dell’assemblea dei creditori (art. 237 cpv. 3 principium). Non si esprime in senso divergente l’autore citato dal ricorrente (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 22 ad art. 240 LEF). Ora, nella fattispecie non risulta né dagli atti né dalle allegazioni del ricorrente che tale incombenza sia stata tolta alla delegazione dei creditori, la quale ha approvato – o perlo­meno ratificato – l’operato dell’avv. RA 1 quale patrocinatore della massa approvando i conti (cfr. dichiarazioni 20 settembre 2010 di __________, doc. E allegato alle osservazioni 27 gennaio 2014 dell’amministrazione speciale). Sotto questo profilo il ricorso dell’avv. RI 3 si rivela perciò infondato.

 

                             5.  Sul piano sostanziale, l’avv. RI 2 contesta le spese indicate alla posta “tasse e spese” (in fr. 358'548.–), nella misura in cui non ne è stata specificata la parte a carico dei creditori pignoratizi, così come i costi inseriti nelle poste “assicurazioni diverse” (per fr. 67'869.–), “affitti magazzini di __________, __________ e __________” (per fr. 260'276.–) e “trasporti, salari e spese per liquidazione magazzini” (fr. 30'270.15), lamentando l’assenza di documenti giustificativi atti a consentirne una verifica (ricorso ad 3.2). Anche il RI 1 si duole dell’assenza di “qualsiasi riscontro documentale” in merito alle suddette ultime due posizioni (ricorso ad 6).

 

                           5.1  Nella sua replica del 20 aprile 2015 (ad 3), l’avv. RI 2 ha precisato che i costi per “trasporti, salari e spese per liquidazione magazzini” erano stati assodati nel corso dell’istruttoria eseguita dalla Camera e non erano quindi più da considerarsi contestati. E il RI 1, nelle sue osservazioni di stessa data non pone più in discussione la posizione in questione. La censura può quindi ritenersi diventata senza oggetto. È d’altronde evidente che i costi in questione non sono spese a carico dei creditori pignoratizi poiché riguardano beni mobili depositati presso il magazzino di __________ che non erano accessori dei fondi realizzati (v. la dichiarazione di RA 2 nel verbale del 18 dicembre 2014, pag. 2 a metà).

 

                           5.2  Sempre nella replica, l’avv. RI 2 ammette che in seguito all’intervento della Camera l’amministrazione speciale è riuscita a comprovare in gran parte le spese registrate alla voce “assicurazioni diverse”, lasciando al prudente giudizio dell’autorità di vigilanza la questione di sapere se decurtare la somma totale di fr. 67'869.– degli importi di fr. 5'615.79 e fr. 1'719.10 per cui l’am­­ministrazione speciale non è riuscita a ottenere una conferma dalle compagnie di assicurazioni interessate. Nelle sue osservazioni del 30 novembre 2015 (ad 1), ad ogni modo, la ricorrente ribadisce che, come già sostenuto nel ricorso, la voce “assicurazioni diverse” danneggia i creditori non pignoratizi, perché le spese che include sarebbero in gran parte dovute essere dedotte dal provento delle realizzazioni dei pegni. Da parte sua, il RI 1 chiede che tutte le spese non documentate, o non integralmente, siano stralciate dallo stato di riparto (osservazioni del 30 novembre 2015).

 

                             a)  Nell’ordinanza del 12 marzo 2015, il presidente di questa Camera ha constatato che mancavano riscontri circa le polizze n. __________ e __________ della Helvetia Assicurazioni (v. fascicolo “C” accluso allo scritto 5 marzo 2015 dell’amministrazione speciale) e che per alcune assicurazioni sono stati prodotti soltanto avvisi di premio (fascicoli “C” e “E”), i relativi contratti essendo stati eliminati anche dagli archivi dell’assicuratore. Tali accertamenti non sono contestati né dall’amministrazione speciale né dai ricorrenti. Non si disconosce, invero, che l’incomple­­tezza e la disorganizzazione della contabilità dell’amministrazio­­ne speciale costituisca una violazione della normativa fallimentare (cfr. art. 1 n. 2, 15, 16, 21 e 97 RUF), ancorché tale disordine già preesistesse prima del fallimento nella gestione della ditta individuale del defunto, sicché era verosimilmente difficile porvi rimedio senza un impegno che sarebbe anche potuto essere giudicato sproporzionato. Comunque sia, annullare lo stato di riparto e farlo depositare una terza volta non risolverebbe la questione ora in esame, la quale si rivela del resto, a ben vedere, senza oggetto, poiché la censura dell’avv. RI 2 dev’essere parzialmente accolta per il primo motivo da lei addotto, per i seguenti motivi.

 

                            b)  Per quanto possibile accertare in base alla documentazione giustificativa lacunosa fornita dall’amministrazione speciale, la Camera ha appurato che soltanto sei voci per totali fr. 7'373.95 (03.09.1998 Winterthur Ass., 23.12.1998 Oertli, casco totale e 23.12.1998 / 21.12.1999 / 01.02.2000 / 23.02.2001 Zurigo Ass.) della distinta “assicurazioni diverse” presentata il 23 gennaio 2015 non risultano riferirsi alla gerenza dei fondi della massa gravati da pegno (v. ordinanza 25 settembre 2015, sopra consid. T). Tale accertamento non è stato contestato (ordinanza 6 novembre 2015, sopra consid. U). Orbene, le spese di amministrazione del pegno si devono prelevare sulla somma ricavata dall’oggetto costituito in pegno (art. 262 cpv. 2 LEF). La voce “assicurazioni diverse” deve di conseguenza essere ridotta da fr. 67'869.– a fr. 7'373.95.

 

                             c)  Che la differenza, di fr. 60'495.95, possa tuttora essere posta a carico dei creditori ipotecari non consta. Il carattere lacunoso della documentazione agli atti, infatti, non permette di determinare in modo univoco se i premi che compongono tale differenza si riferiscono a fondi la cui realizzazione ha lasciato un’eccedenza, nel qual caso essi potrebbero ancora essere dedotti dal “residuo da ripartire” a favore dei creditori chirografari (di fr. 2'709'732.95 secondo lo stato di riparto impugnato), oppure a fondi la cui realizzazione si è invece chiusa con uno “scoperto riportato in III classe” (di complessivi fr. 5'072'642.30 secondo lo stesso stato di riparto), ipotesi in cui i premi in questione sarebbero dovuti essere prelevati dal ricavo lordo prima del riparto (parziale) a favore dei creditori ipotecari, ciò che ora non è più possibile, se non con richieste di rimborso, questione che esula dalla competenza di questa Camera. Sarebbe comunque spettato all’amministrazi­­one speciale allegare e dimostrare che tali spese potevano legittimamente essere poste a carico dei creditori chirografari. In assenza di una tale prova la Camera può limitarsi a depennare fr. 60'495.95 dalla voce “assicurazioni diverse” senza ulteriore esame.

 

                            d)  Tale somma andrà ripartita fra tutti i creditori chirografari senza deposito di un nuovo stato di riparto né il rilascio di estratti individuali relativi ai singoli riparti (cfr. art. 87 cpv. 2 RUF), ma l’ammi­­nistrazione speciale allestirà la lista dei singoli riparti a favore dei crediti chirografari con l’indicazione per ognuno di essi dell’im­­porto ammesso in graduatoria, del dividendo risultante dallo stato di riparto modificato e della differenza tra il dividendo nuovo e quello stabilito in base allo stato di riparto impugnato (sotto dispositivo n. 1.3). Tale lista sarà tenuta a disposizione dei creditori presso la sede dell’amministrazione speciale e verrà comunicata alla Camera. I creditori chirografari saranno informati della presente decisione e del dividendo complementare spettante loro, pari allo 0.2596% (fr. 60'495.95 / 23'306'143.26), con pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, in cui verrà precisato, in virtù del principio di proporzionalità, che i dividendi inferiori a fr. 20.– (ovvero per crediti di meno di fr. 7'700.–) saranno pagati a contanti presso la sede dell’amministrazione speciale entro dieci giorni dalla pubblicazione, mentre i dividendi di almeno fr. 20.– saranno versati sul conto postale o bancario che il creditore indicherà all’ammini­­strazione speciale nel medesimo termine (dispositivo n. 1.4). Salvo nei casi in cui essa sarà in grado di versare subito il dividendo complementare sul conto del creditore (con riferimento alla pubblicazione ufficiale quale causale) poiché gli estremi le sono già noti, una copia della pubblicazione sarà spedita personalmente a tutti i creditori il cui dividendo supplementare è di almeno fr. 20.–. In questa misura i ricorsi dell’avv. RI 2 e del RI 1 meritano accoglimento.

 

                           5.3  Per quanto attiene alla voce “affitti magazzini di __________, __________ e __________” (per fr. 260'276.–), la ricorrente RI 2 rileva in sede di replica (ad 3.2) che la distinta delle pigioni corrisposte per l’appartamento preso in locazione dall’amministrazio­­ne speciale a __________, il cui proprietario, R__________, è la moglie dell’amministratore speciale RA 1, non corrisponde al contratto esibito in questa sede. Come il RI 1 (replica del 20 aprile 2015 ad 5.2/b) la ricorrente ritiene inoltre che il contratto di locazione pattuito con R__________ sia nullo poiché lesivo del divieto dei negozi conclusi per proprio conto sancito all’art. 11 LEF.

 

                             a)  I funzionari e gli impiegati degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti così come i membri dell’autorità di vigilanza devono ricusarsi segnatamente “negli affari propri” e “negli affari del coniuge” (art. 10 cpv. 1 n. 1 e 2 LEF). Alle stesse persone, tranne ai membri dell’autorità di vigilanza, è inoltre vietato concludere negozi per proprio conto riguardo al credito per il quale l’ufficio procede o all’oggetto che è incaricato di realizzare, pena la nullità dell’atto (art. 11 LEF). Entrambe le norme sono altresì applicabili ai membri dell’amministrazione speciale del fallimento (art. 241 LEF).

 

                                  Nel caso specifico ci si potrebbe anzitutto chiedere se i negozi conclusi non per conto proprio ma per quello della moglie o di parenti siano vietati giusta l’art. 11 LEF, la norma, a differenza dell’art. 10 LEF, non escludendo esplicitamente gli “affari” conclusi per conto di terzi. I campi di applicazione delle due disposizioni, infatti, non necessariamente coincidono (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 12 ad art. 11 LEF), i mem­bri della delegazione dei creditori (art. 237 cpv. 3 e 320 cpv. 1 LEF) o delle autorità di vigilanza essendo ad esempio sottoposti alla prima ma non alla seconda (Gilliéron, op. cit., n. 22-24 ad art. 10 e n. 7 ad art. 11). Nel caso specifico, per i motivi che seguono la questione può però essere lasciata indecisa, come quella di sapere se l’art. 11 LEF si estende anche ai negozi giuridici conclusi dall’amministrazione del fallimento con terzi per le necessità della gestione del fallimento e non solo, come risulta dal suo testo, ai negozi “riguardo al credito per il quale l’ufficio procede o all’oggetto che è incaricato di realizzare”.

 

                                  In effetti, il contratto di locazione non è stato concluso dal solo RA 1 ma anche dagli altri due membri dell’amministra­­zione speciale, RA 2 avendolo d’altronde anche firmato accanto all’avv. RA 1. La fattispecie in esame si distingue quindi dai casi in cui l’amministratore speciale s’impegna da solo, aggiudicandosi un attivo della massa o facendosi cedere un credito insinuato nella graduatoria. Non si disconosce, invero, che l’avv. RA 1 avrebbe dovuto astenersi dal partecipare alla conclusione del contratto di locazione in questione, perlomeno dal profilo dell’opportunità (a maggior ragione ove si ponga mente al fatto ch’egli è menzionato nel contratto anche in qualità di rappresentante della moglie, sebbene, a dire il vero, essa l’abbia sottoscritto di proprio pugno), ma sta di fatto che gli altri due membri avrebbero potuto concluderlo – e l’hanno anche fatto – senza il terzo membro escluso. Non occorre poi dimenticare che il negozio è stato ratificato, perlomeno tacitamente, dalla delegazione dei creditori, che in sede di controllo dei conti non ha obiettato nulla in merito. Ricordato che la ratio legis dell’art. 11 LEF è quella di escludere che le persone investite di funzioni pubbliche nelle procedure di esecuzione forzata abbiano la possibilità di commettere eventuali abusi, utilizzando per scopi propri le competenze a loro attribuite e di garantirne in questo modo l’imparzi­­alità (DTF 122 III 337 consid. 2/c e i rinvii), nel caso specifico non si scorge alcuna violazione del divieto di concludere negozi per conto proprio, perciò il contratto di locazione non può essere considerato nullo. E non è contestato che l’amministrazione speciale aveva in ogni caso necessità di disporre di locali agevolmente accessibili per centralizzare e depositare tutta la documentazione contabile del defunto.

 

                            b)  Circa la discrepanza tra la distinta delle pigioni corrisposte per l’appartamento di __________ (acclusa con i giustificativi di pagamento allo scritto 23 gennaio 2015 dell’amministrazione speciale) e il contratto esibito in questa sede, si constata in effetti come le pigioni, di fr. 1'800.– mensili (compreso l’acconto per le spese accessorie), non siano state pagate regolarmente, tranne per la metà dell’anno 1998 e per gli anni dal 2000 al 2002, e che per taluni anni (2005 e 2008) l’amministrazione speciale ha pagato più del dovuto per quegli specifici anni, mentre per altri (2004 e 2006) non ha versato nulla. Fatto sta, tuttavia, che per il periodo dal 1998 al 2009 quanto corrisposto a favore di R__________ (fr. 235'996.–) risulta dalla documentazione prodotta in questa sede, che i ricorrenti non contestano specificamente, ed è inferiore al dovuto (fr. 248'400.–, ossia 11,5 x 12 x fr. 1'800.–) e a quanto computato nello stato di riparto (fr. 208'576.–, v. la distinta contenuta, in versione riassuntiva, nel fascicolo denominato “Affitti magazzini __________ (R__________ -__________) + diritto sup.” depositata con lo stato di riparto), senza contare che l’ammini­­strazione speciale non ha esposto costi per la conservazione della documentazione del fallimento, ora parzialmente depositata in un archivio, fino alla sua consegna all’Ufficio dei fallimenti di Biasca (art. 98 cpv. 2 RUF).

 

                             c)  Per quanto riguarda invece la locazione del “deposito/archivio” di __________, borgo in cui il defunto aveva la sede della ditta individuale, i ricorrenti non formulano censure puntuali né chiedono accertamenti particolari. Il costo di fr. 44'000.– inserito nei debiti di massa a questo titolo deve pertanto ritenersi incontestato. Quanto alla menzione del magazzino di __________ alla voce “affitti” dello stato di riparto impugnato, si tratta manifestamente di un errore, siccome nel totale di fr. 260'276.– non è stato computato alcuna pigione per __________ (v. la “distinta affitti pagati” acclusa con i giustificativi di pagamento allo scritto 23 gennaio 2015).

 

                             6.  Tutti e tre i ricorrenti contestano la posta “Fatture e prestazioni di terzi” (di fr. 545'652.–).

 

                           6.1  Il RI 1 asserisce che le spese in questione risultano documentate solo in parte e limitatamente a fr. 427'735.– (ricorso ad 6), senza spiegare però come giunge a quest’ultimo importo né a quali posizioni della distinta depositata con l’atto impugnato si riferisce la differenza (di fr. 117'917.–) a suo dire non documentata. La censura si avvera dunque irricevibile, per tacere del fatto che il ricorrente non ha più riproposto la questione né all’udienza del 18 dicembre 2014 né nella sua replica del 20 aprile 2015 e non pare essersi accorto che rispetto alla distinta prodotta in occasione del primo deposito dello stato di riparto (inc. 15.2013.74/78) quella acclusa allo stato di riparto in esame specifica ora il dettaglio delle schede contabili di cui in precedenza era stato indicato solo il totale.

 

                           6.2  Gli avv. RI 2 e RI 3 contestano in particolar modo la nota d’onorario di fr. 330'318.– presentata dall’avv. RA 1 per il patrocinio della massa nelle cause giudiziarie promosse contro le banche __________, __________, __________ e __________ intese all’accertamento dell’illiceità di compensazioni effettuate dagli istituti finanziari durante la procedura di beneficio d’inventario (art. 580 segg. CC) e di restituzione alla massa degli importi compensati. I ricorrenti sostengono che l’attività di patrocinio in cause semplici rientrava nella funzione dell’avv. RA 1 quale amministratore speciale, per cui egli è già stato remunerato. D’altronde la delega della rappresentanza della massa a un membro dell’amministrazione speciale non sarebbe ammissibile “per una questione di conflitto d’interessi” (ricorso RI 3, pag. 2 ad 2). I ricorrenti criticano poi il modo in cui l’amministratore speciale ha calcolato i propri onorari, applicando, nelle sedi cantonali, la percentuale massima consentita dall’art. 9 della Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA) allora in vigore, aumentata senza giustificazione del 40% in virtù dell’art. 12 lett. a TOA, mentre nella sede federale ha preteso un importo forfettario di fr. 5'000.– in ciascuna causa, tranne in quella diretta contro la __________, in cui egli ha fissato una remunerazione forfettaria unica di fr. 20'000.– senza dedurne, però, le ripetibili di fr. 8'600.– riconosciute dal Tribunale d’appello (ricorso RI 2, n. 3-4 pagg. 18-23; ricorso RI 3, ad 3-4).

 

                                  Nell’ipotesi in cui la TOA fosse applicabile, i ricorrenti chiedono inoltre alla Camera una verifica della remunerazione pretesa dal­l’avv. RA 1, facendo notare che nelle cause contro l’__________ e la __________ egli è subentrato al posto degli amministratori della successione dopo la presentazione della petizione, ha redatto una pagina d’osservazioni in sede di appello, per cui gli sono state riconosciute ripetibili per fr. 500.– in ognuna delle cause, e non ha dovuto esprimersi in sede federale, mentre la procedura contro __________ è stata stralciata in prima istanza per acquiescenza della massa e quella contro la __________ si è conclusa già in seconda sede, con l’accoglimento del­l’appello presentato dalla massa e l’attribuzione in suo favore di fr. 12'900.– tra ripetibili di prima e seconda istanza.

 

                           6.3  La OTLEF regola tasse e indennità riscosse dagli organi dell’e­­secuzione forzata sia tipici che atipici (Adam in: Gebührenverord­nung, Kurzkommentar, 2008, n. 4 ad art. 1 OTLEF), ossia dagli uffici, autorità e altri organi incaricati di gestire una procedura coatta disciplinata dalla LEF o dalla normativa di applicazione (DTF 138 III 136 consid. 3.1) e dai loro ausiliari (sentenza della CEF 15.1998.153 dell’8 novembre 1999, Rep. 1999, pag. 290 n. 95, consid. 1).

 

                             a)  Per ausiliari (Hilfspersonen) s’intendono le persone subordinate al titolare della funzione nel senso dell’art. 5 cpv. 1 LEF (così: Gilliéron, op. cit., n. 21 ad art. 5), quali i periti incaricati di stimare gli oggetti pignorati o inventariati, il terzo incaricato del­l’amministrazione coatta di un fondo pignorato (DTF 129 III 401 consid. 1.2 e 1.3), la casa d’asta designata dall’assemblea dei creditori per vendere a trattative private appartamenti del fallito (DTF 103 III 45 seg.), la polizia, la posta o l’ufficio del registro fondiario o di commercio (Gasser in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 22 segg. ad art. 5 LEF), purché la loro rimunerazione non sia stabilita da norme specifiche.

 

                            b)  Può essere considerato un ausiliario, però, solo chi esegue mansioni tipiche dell’esecuzione forzata sotto la direzione del titolare della funzione. Non è il caso dell’avvocato cui l’ammini­­strazione del fallimento ha affidato la difesa degli interessi della massa in una procedura giudiziaria. I suoi onorari non sono dunque indennità nel senso della OTLEF bensì debiti della massa (DTF 138 III 447 consid. 2.4, con rinvii; M. Staehelin, op. cit., n. 11 ad art. 262 LEF). Non soggiacciono all’art. 47 OTLEF né possono essere contestati con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 2 OTLEF a contrario). Controversie sull’esistenza o la qualità di debiti di massa sono di competenza del giudice ordinario, non dell’autorità di vigilanza (DTF 125 III 293; M. Staehelin, op. cit., n. 33 ad art. 262). Nella misura in cui vertono direttamente sulla rimunerazione dell’avv. RA 1 per prestazioni di rappresentanza della massa in procedure giudiziarie i ricorsi sono dunque irricevibili.

 

                           6.4  I ricorrenti sostengono che l’attività di patrocinio in cause semplici rientrava nella funzione dell’avv. RA 1 quale amministratore speciale e dev’essere tassata secondo i criteri della OTLEF.

 

                             a)  Ora, che l’amministratore speciale possa concepire la sua missione ufficiale in modo ampio, annoverandoci la rappresentazione giudiziaria della massa fallimentare, è possibile (a titolo di esempio v. la sentenza della CEF 15.2010.97 del 18 ottobre 2010, consid. 4.1), ma non può presumersi (v. sentenza del Tribunale federale del 5 novembre 1980 in SJ 1981, pag. 143 consid. 5a), a meno che sia stato esplicitamente deciso all’atto della nomina o convenuto specialmente in seguito, ciò che nella fattispecie non consta.

 

                            b)  Ci si potrebbe invero chiedere se, nell’ipotesi in cui il patrocinio della massa è stato affidato a un amministratore speciale senza che sia stata decisa o pattuita l’applicazione della OTLEF alla sua rimunerazione, spetti comunque all’autorità di vigilanza determinarla in virtù dell’art. 47 OTLEF, pur con riferimento a criteri esterni a quelli “sociali” stabiliti dalla OTLEF, ad esempio alla tariffa cantonale in materia di assistenza giudiziaria (in tal senso: DTF 130 III 616 consid. 3.1) o alla tariffa applicabile a un patrocinatore esterno (sentenza del Tribunale federale del 5 novembre 1980 già citata, SJ 1981, pag. 141 consid. 2). La risposta non può che essere negativa, ove si ponga mente al fatto che non essendo una mansione tipica dell’esecuzione forzata l’attivi­­tà di patrocinio della massa non ricade sotto la OTLEF (sopra consid. 6.3/b) e neppure del suo articolo 47. Motivo per cui la nota d’onorario in questione non è stata controllata dalla Camera nella sua decisione relativa alla determinazione degli onorari del­l’amministrazione speciale (15.2011.87 del 15 marzo 2012, consid. 5.2). E contrariamente a quanto afferma l’avv. RI 2, escludere l’applicazione della OTLEF a quello specifico tipo di prestazione non significa svuotarla di ogni significato, ma unicamente limitarne l’estensione al suo vero campo d’attuazione, ovvero le mansioni tipiche della procedura d’esecuzione forzata. In queste circostanze, neppure i creditori potevano credere in buona fede che gli onorari dell’avv. RA 1 sarebbero stati preventivamente verificati e avallati dall’autorità di vigilanza. Anche sotto questo profilo i ricorsi si rivelano infondati.

 

                           6.5  Per quanto attiene alla censura fondata su un preteso conflitto d’interessi tra l’avv. RA 1 e la massa, basta ricordare che la conclusione di un contratto di diritto privato concluso dall’ammi­­nistrazione fallimentare (come un semplice mandato) non è un provvedimento impugnabile con un ricorso all’autorità di vigilanza (sentenza del Tribunale federale 5A_142/2008 del 3 novembre 2008, consid. 4, che cita segnatamente la DTF 129 III 401 consid. 1.2 già citata; sentenza della CEF 15.2012.6 del 19 dicembre 2011, RtiD 2012 II 893 n. 51c [massima]). La censura è dunque irricevibile, per tacere del fatto che in linea di massima gli interessi del patrocinatore e della parte rappresentata non sono contrastanti.

 

                           6.6  Ciò posto, l’inclusione di una pretesa tra i debiti di massa per l’in­­tero importo rivendicato dal terzo è un provvedimento impugnabile in virtù dell’art. 17 LEF. A salvaguardia degli interessi della massa di cui ha la cura (art. 240 LEF), l’amministrazione del fallimento, come pure la delegazione dei creditori e in caso di ricorso l’autorità di vigilanza, sono tenuti a rifiutare la tacitazione di pretesi debiti di massa inesistenti o esagerati. In particolare, l’au­­torità di vigilanza chiamata a verificare l’entità del dividendo previsto dallo stato di riparto deve controllare, ove sia contestato, se l’amministrazione del fallimento ha pagato a terzi in modo indebito somme non dovute (cfr. sentenza della CEF 15.2005.58 del 25 ottobre 2005 consid. 3.2/a).

 

                             a)  Sotto questo profilo, la Camera è pertanto abilitata a verificare la nota d’onorario pagata all’avv. RA 1. La decisione dell’ammi­­nistrazione speciale e (implicitamente) della delegazione dei cre­ditori di ammetterla senza restrizioni non vincola la Camera perché è stata tempestivamente impugnata dai ricorrenti. Non compete invece né all’amministrazione del fallimento né all’autorità di vigilanza di statuire sull’esistenza o sull’importo dei debiti di mas­sa (DTF 56 III 116 segg. e sopra consid. 6.3/b). Possono solo impartire un termine al terzo che pretende il pagamento del preteso debito di massa per adire il giudice civile (o amministrativo a dipendenza dei casi) onde far accertare la propria pretesa, con la comminatoria che in caso d’inosservanza del termine il riparto avverrà senza tenere conto di quel debito (DTF 56 III 119). Il riparto rimane sospeso fino alla scadenza del termine o alla fine dell’eventuale procedura giudiziaria e, a dipendenza dell’esito, il debito di massa viene cancellato o registrato per l’importo stabilito dal giudice senza che i creditori abbiano più alcun diritto di sollevare contestazioni al riguardo (art. 63 cpv. 2-3 RUF per analogia).

 

                            b)  Nel caso concreto, l’istruttoria eseguita in questa sede ha fatto emergere seri dubbi sulla congruità della nota d’onorario pagata all’avv. RA 1 (di fr. 330'318.–). A prescindere dal fatto ch’egli ha probabilmente invertito l’onorario prelevato per la causa contro la __________ e quello relativo alle cause contro __________, la prima essendosi conclusa in seconda istanza, mentre le altre non hanno superato lo stadio dell’udienza preliminare in prima sede, non si evincono dagli incarti da lui trasmessi né dalle sue allegazioni elementi che possano apparentemente giustificare la maggiorazione massima del 40% applicata all’ono­­rario ad valorem in base all’art. 12 lett. a TOA (applicabile ai procedimenti aperti prima di tale data) peraltro calcolato sulla scorta di valori litigiosi più elevati di quelli reali (v. ordinanza del 6 novembre 2015), ricordato che tali valori non comprendono gli interessi non capitalizzati (art. 5 cpv. 2 CPC-TI, 9 cpv. 2 d TOA e 51 cpv. 3 LTF). Anzi, il fatto che tutte le petizioni siano state preparate e inoltrate dagli amministratori della successione fu CO 1 (__________e __________) prima della designazione dell’avv. RA 1, e il fatto che la questione giuridica in discussione era la medesima in tutti i procedimenti, giustificavano piuttosto una riduzione dell’onorario normale. Tanto più che in diverse cause, seppure la procedura sia stata stralciata prima di giungere al suo termine, sono stati fatturati onorari pieni per prestazioni minime, come la risposta in seconda istanza nelle cause __________ e __________ della Pretura di Bellinzona, mentre in sede federale l’avv. RA 1 non ha neppure dovuto redigere osservazioni.

 

                             c)  Come visto, tuttavia, non spetta a questa Camera di statuire sul valore corretto delle prestazioni fornite dall’avv. RA 1. Di per sé la decisione su questo punto dello stato di riparto andrebbe annullata e l’incarto retrocesso all’amministrazione speciale perché tenti una transazione extragiudiziaria con l’avv. RA 1 e in caso d’insuccesso gli impartisca un termine per far accertare giudizialmente la sua pretesa, decidendo poi se stare in lite a nome della massa o cedere il suo diritto ai creditori in virtù dell’art. 260 LEF. Vista l’opposizione manifestata dall’avv. RA 1 ai ricorsi, pare però inutile tentare la via di un accordo transattivo, che presupporrebbe inoltre la sua sostituzione in seno all’amministrazione speciale visto il suo dovere d’astensione (art. 10-11 LEF). D’altronde, la massa non ha i mezzi finanziari per stare in lite e a parte i tre ricorrenti gli altri creditori hanno già manifestato il proprio disinteresse per la questione non impugnando lo stato di riparto. In queste circostanze, è opportuno che la Camera sospenda la decisione impugnata in merito all’onora­­rio di fr. 330'318.– e impartisca essa stessa (art. 21 LEF) un termine all’avv. RA 1 per promuovere causa contro i tre ricorrenti, cui va ceduto il diritto della massa di resistere all’azione (art. 260 LEF), onde far accertare l’importo del proprio onorario, con la comminatoria che in caso d’inosservanza del termine il suo credito verrà depennato dallo stato di riparto e suddiviso tra tutti i creditori chirografari. Ove egli dovesse invece adire tempestivamente il giudice, la parte eventualmente ridotta del suo onorario verrà attribuita prioritariamente alla copertura delle spese giudiziarie e dei crediti dei tre ricorrenti in virtù dell’art. 260 cpv. 2 LEF. Vista l’entità dei crediti dei tre ricorrenti (sopra ad C e G), è sin d’ora escluso il versamento di un’eccedenza a favore della massa, motivo per cui il fallimento potrà essere chiuso senz’a­­spettare l’esito della lite non appena distribuito il dividendo supplementare (art. 95 RUF per il rinvio dell’art. 97 RUF e sotto dispositivo n. 1.5).

 

                           6.7  Quanto appena esposto vale anche per le altre prestazioni di patrocinio fornite dall’avv. RA 1 (azioni di contestazione della graduatoria e di rettifica del registro fondiario). Non incombe alla Camera di sindacare la decisione dell’amministrazione speciale di affidare all’avv. RA 1 la difesa giudiziaria degli interessi della massa in quelle vertenze né di stabilire il valore delle sue prestazioni, le quali, a differenza di quelle fornite nell’ambito delle cause contro le banche, non appaiono insostenibili dal profilo della TOA, ciò che l’avv. RI 2 d’altronde neppure sostiene (pagg. 10 segg. ad 4). Nella misura in cui sono ricevibili, le sue censure vanno quindi respinte, fatta salva un’eventuale azione di responsabilità contro l’amministrazione speciale (art. 5 LEF).

 

                             7.  L’avv. RI 2 (pagg. 23 seg. ad 4) e il RI 1 (pag. 7 ad 6) rilevano ancora che nel rapporto intermedio al 30 novembre 2007 l’amministrazione speciale aveva scritto che dopo il versamento del dividendo provvisorio del 5% ai creditori di terza classe era “in previsione il versamento di un’ulteriore quota del 2%” (doc. 24 accluso al primo ricorso, pag. 2 in basso). Salvo poi indicare nell’avviso di deposito dello stato di riparto definitivo del 10 dicembre 2013 che “purtroppo i mezzi a disposizione dopo diversi pagamenti, sono stati esauriti”. I ricorrenti sostengono che i costi in questione non sono stati comprovati e dopo il 31 dicembre 2009, data in cui l’attivo ammontava ancora a fr. 540'882.10, non risultano dalla documentazione messa a disposizione dal­l’amministrazione speciale costi o incombenze particolari così ingenti da spiegare una spesa di oltre mezzo milione di franchi.

 

                                  A parte il fatto che l’incauta osservazione formulata dall’ammini­­strazione speciale nel 2007 non costituisce un impegno giuridico, non si deve perdere di vista che né la “situazione patrimoniale” esposta nel rapporto del 2007, in cui l’attivo era indicato in fr. 580'780.36 (doc. 24, pag. 4), né il rapporto 20 settembre 2010 del membro della delegazione dei creditori __________, che attesta un saldo disponibile di fr. 540'882.01 al 31 dicembre 2009 (doc. 25), menzionano le spese, i debiti della massa e gli onorari dell’amministrazione speciale, i quali non figurano neppure nello stato di riparto provvisorio depositato all’inizio del 2006. Orbene, complice il decesso del membro __________ che curava la contabilità del fallimento, l’amministrazione speciale non ha prelevato tutti gli onorari e le spese maturati prima del riparto provvisorio e, solo in termini di onorari, le sono poi stati riconosciuti per il periodo intercorrente tra il 2006 e il 2010 fr. 190'830.– (anziché fr. 354'520.– richiesti, v. sentenza della CEF 15.2011.87 citata, consid. 5.3/b) oltre a fr. 20'000.– forfetari per le operazioni conclusive (consid. 5.3/c), di modo che, tenuto conto delle spese e onorari non ancora fatturati in precedenza, il saldo (apparentemente) disponibile di fr. 540'882.01 risulta essere stato interamente assorbito. Fatte salve le modifiche stabilite in questa sede, lo stato di ripartizione impugnato conferma del resto contabilmente tale conclusione.

 

                             8.  Per quanto riguarda infine la censura dell’avv. RI 3 circa l’inammissibile lievitazione dei costi di oltre fr. 500'000.– tra il primo e il secondo stato di riparto definitivo, ci si può limitare a rinviare alla spiegazione contenuta nella sentenza 15.2013.74/78 emessa il 27 settembre 2013 dalla Camera in merito ai (primi) ricorsi dell’avv. RI 2 e del RI 1, che figura tra i documenti depositati con il secondo stato di riparto: nel primo stato di riparto, infatti, l’amministrazione speciale aveva dimenticato di esporre le spese per “affitti magazzini di __________, __________ e __________” (fr. 260'276.–), per “assicurazioni diverse” (fr. 67'869.–) e per “trasporti, salari e spese per liquidazione magazzini” (fr. 30'270.15), per un totale di fr. 358'415.15, mentre nel secondo stato le ha correttamente indicate, rettificando poi l’indi­­cazione errata del dividendo provvisorio effettivamente distribuito ai creditori di terza classe, che non era di fr. 1'585'054.25 bensì – dedotte le spese omesse (fr. 358'415.15) – di fr. 1'226'639.10.

 

                             9.  Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            1.  In quanto ammissibili i tre ricorsi sono parzialmente accolti e di conseguenza lo stato di riparto e conteggio finale sono così riformati:

                                   1.1   La posta “Assicurazioni diverse”, registrata per fr. 67'869.–, è ridotta a fr. 7'373.95.

                                         1.2   La posta “Fatture e prestazioni di terzi” dello stato di riparto è sospesa limitatamente all’onorario di fr. 330'318.– pagato all’avv. RA 1. È impartito a quest’ultimo un termine di 20 giorni per promuovere causa contro i tre ricorrenti – esplicitamente autorizzati dalla Camera a stare in lite congiuntamente per proprio conto e a loro rischio e pericolo in sostituzione della massa (art. 260 LEF) – onde far accertare l’importo di detto onorario. Egli è reso attento che in caso d’inosservanza del termine il suo credito verrà depennato dallo stato di riparto e l’importo di fr. 330'318.– verrà ripartito tra i creditori di terza classe in proporzione dei rispettivi crediti. Nell’ipotesi inversa, l’importo stabilito giudizialmente in via definitiva farà stato per il riparto senza necessità di depositare nuovamente lo stato di riparto definitivo né il conteggio finale e senza possibilità per i creditori di contestarlo. La parte eventualmente ridotta del suo onorario verrà attribuita prioritariamente alla copertura delle spese giudiziarie e dei crediti dei tre ricorrenti in virtù dell’art. 260 cpv. 2 LEF.

                                         1.3   Passato in giudicato il dispositivo n. 1.1 del presente giudizio, l’amministrazione speciale adatterà lo stato di ripartizione definitivo alla modifica stabilita in quel dispositivo – e a quella statuita al dispositivo n. 1.2 ove l’avv. RA 1 non abbia promosso azione entro il termine impartitogli – e allestirà la lista dei singoli riparti a favore dei crediti chirografari con l’indicazione per ognuno di essi dell’importo ammesso in graduatoria, del dividendo risultante dallo stato di riparto modificato e della differenza tra il dividendo nuovo e quello stabilito in base allo stato di riparto impugnato. Ne trasmetterà una copia alla Camera.

                                         1.4   Ciò fatto, e dopo avere trasmesso a questa Camera la prova che l’avv. RA 1 ha dato tempestivamente seguito al termine stabilito al dispositivo n. 1.2, l’amministrazione speciale pubblicherà sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio nella rubrica dei fallimenti un avviso del seguente contenuto: “Come stabilito dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello nella sentenza 15.2015.8/9/10 del 18 gennaio 2016, lo stato di riparto definitivo depositato dal 3 al 13 gennaio 2014 nella liquidazione fallimentare dell’eredità giacente fu CO 1 è stato modificato. Lo stato di riparto definitivo rettificato è consultabile presso la sede dell’amministrazione speciale (c/o avv. RA 1, __________, __________, tel. __________) entro dieci giorni dalla ricezione della presente. Prevede a favore dei creditori di terza classe un dividendo supplementare dello 0.2596%. I dividendi di meno di fr. 20.– (ovvero per crediti di meno di fr. 7'700.–) saranno versati a contanti dal­l’amministrazione speciale alla sua sede entro dieci giorni dalla ricezione dalla pubblicazione, mentre i dividendi di almeno fr. 20.– saranno versati sul conto postale o bancario che il creditore indicherà all’amministrazione speciale nel medesimo termine”.

                                                 Salvo nei casi in cui l’amministrazione speciale sarà in grado di versare subito il dividendo complementare sul conto del creditore (con riferimento alla pubblicazione ufficiale quale causale), poiché gli estremi le sono già noti, una copia della pubblicazione sarà spedita personalmente a tutti i creditori il cui dividendo supplementare è di almeno fr. 20.–.

                                         1.5   Dopo aver pagato i dividendi supplementari, l’amministrazione speciale chiederà alla Pretura del Distretto di Riviera di chiudere il fallimento senz’aspettare l’esito della causa promossa dall’avv. RA 1.

                                         1.6   Passata in giudicato l’eventuale sentenza nella causa promossa dall’avv. RA 1 in virtù del dispositivo n. 1.2, l’amministrazione speciale ripartirà l’eventuale differenza tra l’onorario esposto nello stato di riparto impugnato e quello stabilito giudizialmente tra i ricorrenti in proporzione dei rispettivi crediti e rilascerà loro un estratto individuale indicante il dividendo complessivo e la perdita. L’estratto relativo al credito di fr. 266'920.60 insinuato originariamente dalla __________ (n. 282) verrà rilasciato a nome del RI 1.

 

                                         Per il resto lo stato di riparto e conteggio finale sono confermati.

 

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                             3.  Notificazione a:

 

    ;

     avv. RI 2, __________;

     avv. RI 3, __________, __________.

 

                                  Comunicazione all’CO 1, c/o avv. RA 1, __________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

 



Ultimo aggiornamento: 22.04.2018   |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster