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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2005.132
Data decisione, Autorità: 13.01.2006, CEF

Titolo:

Asta di quadri. Ricorso di un interessato all'acquisto dei quadri. Legittimazione.
 

ASTA O PUBBLICO INCANTO
art. 230 CO
art. 17 LEF
art. 132a LEF



 

 

 

Incarto n.
15.2005.132

15.2005.150

Lugano

13 gennaio 2006

CJ/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 1° dicembre 2005 di

 

 

RI 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’asta del 21 novembre 2005 avvenuta nelle esecuzioni n° __________ e __________ promosse da

 

 

__________, __________

rappr. da __________, __________

 

contro

 

 

PI 1

 

viste le osservazioni 23 dicembre 2005 di UBS S.A. e 28 dicembre 2005 dell’CO 1;

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

1.Legittimata a ricorrere ai sensi dell’art. 17 LEF è quella parte che ha un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (Cometta, BAKO, n. 38 ad art. 17; Cometta, Commentario, n. 3.3.1 ad art. 7 p. 122; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; F. Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 168 ad art. 17).

Così come richiesto da questa Camera con ordinanza 5 dicembre 2005, la ricorrente, nel suo “complemento al reclamo” del 21 dicembre 2005, ha specificato il suo interesse al ricorso nel fatto di aver intavolato “approfondite trattative private” con l’CO 1 per l’acquisto delle 6 opere artistiche oggetto dell’asta contestata, formulando un’offerta per fr. 575'000.-- poi ritirata prima dell’incanto di fronte al rifiuto dell’Ufficio di sospendere l’asta affinché venisse verificata l’autenticità di una delle opere, ossia “__________” attribuita a Marc Chagall. Giova però rilevare come nei documenti (da A a D) citati dalla ricorrente a sostegno della sua tesi non viene mai menzionato il suo nome. RI 1 ha d’altronde omesso di produrre una procura o una dichiarazione da parte dell’avv. __________ a conferma del fatto che fosse lei “il cliente” a cui si riferisce questo patrocinatore nella sua corrispondenza con l’Ufficio.

In ogni caso, pur volendo considerare la ricorrente quale autore dell’offerta di fr. 575'000.-- del 14 ottobre 2005, il ricorso dovrebbe essere ritenuto in gran parte irricevibile. In effetti, la dottrina e la giurisprudenza riconoscono un interesse degno di protezione a un interessato all’acquisto di un oggetto messo all’asta solo qualora questi si dolga dell’esistenza di manovre illecite o contrarie ai buoni costumi che abbiano influito sull’esito dell’asta ai sensi dell’art. 230 CO oppure di una violazione del principio dell’offerta sufficiente (art. 126 LEF) (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 1999, n. 26-28 ad art. 132a, con rif.); non gli è consentito - per contro - di contestare le condizioni d’asta (cfr. Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 213 ad art. 17), a maggior ragione in un caso in cui, come in concreto, l’aggiudicazione aveva luogo a trattative private (art. 130 LEF) e non in un’asta pubblica. Di conseguenza, sono irricevibili le censure riferite all’assenza di perizia sull’autenticità dell’opera attribuita a Chagall e sulla modifica, all’inizio dell’incanto, del prezzo di partenza – ridotto, in seguito al ritiro dell’offerta formulata dall’avv. __________, da fr. 575'000.-- a fr. 550'000.--, pari all’importo offerto il 7 ottobre 2005 dalla persona che si è poi aggiudicata le opere.

 

 

                                   2.   Dal profilo della legittimazione attiva, il ricorso si rivela invece ricevibile laddove RI 1 denuncia l’esistenza di “diversi scambi di informazione tra gli addetti all’Ufficio esecuzione di Lugano e coloro che si sono poi aggiudicati le opere all’asta, informazioni che, non lo si può a priori escludere, potrebbero essere state utilizzate per favorire chi ha acquistato le opere”. È per contro inammissibile dal punto di vista formale, nella misura in cui la ricorrente non specifica quali siano le informazioni incriminate né in che modo abbiano influito sull’esito dell’asta, violando così l'esigenza di motivazione conforme all'art. 7 cpv. 3 lett. b LPR. Da quanto si può desumere dall’atto ricorsuale, le informazioni fornite da G__________, durante l’ispezione del 18 novembre 2005, oltre che non nuove (egli aveva già fatto le stesse constatazioni durante un’ispezione avvenuta in presenza di un funzionario dell’__________ nell’aprile 1999, cfr. denuncia penale del 27 agosto 1999, doc. G), avrebbero semmai dovuto dissuadere l’aggiudicatario dall’acquisire le opere (o almeno quella attribuita a Marc Chagall), stante il sospetto di falsità espresso da G__________ in merito a quest’ultima.

 

 

                                   3.   Nel ricorso, RI 1 rimprovera all’CO 1 di non aver consegnato al suo patrocinatore copia del verbale di asta. Questa censura non è però oggetto di una conclusione formale e va quindi ignorata. A titolo abbondanziale, la decisione dell’Ufficio va comunque condivisa, siccome l’avv. RA 1, prima dell’inoltro del ricorso (cfr. scritto 21 novembre 2005 all’CO 1), si era sempre qualificato quale rappresentante di G__________, il quale è ovviamente estraneo alla procedura esecutiva da quando il Tribunale federale ha definitivamente confermato la reiezione della sua azione di rivendicazione delle opere.

 

 

                                   4.   Il ricorso è pertanto irricevibile.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 132a LEF; 230 CO; 7 LPR; 61, 62 OTLEF;

 

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso 1° dicembre 2005 di RI 1, __________, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:  – avv. RA 1, __________;

                                                                   – __________, __________;

                                                                   – PI 1, __________.

                                                                           

                                          Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario



Ultimo aggiornamento: 23.04.2018   |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster