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Incarto n.
15.2005.132
15.2005.150
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Lugano
13 gennaio
2006
CJ/sc/fb
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In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
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La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
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composta dei giudici:
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Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
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statuendo sul ricorso 1° dicembre 2005 di
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’asta del 21
novembre 2005 avvenuta nelle esecuzioni n° __________ e __________ promosse da
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__________, __________
rappr. da __________, __________
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contro
viste le
osservazioni 23 dicembre 2005 di UBS S.A. e 28 dicembre 2005 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1.Legittimata a ricorrere ai sensi
dell’art. 17 LEF è quella parte che ha un interesse proprio, attuale, pratico e
degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (Cometta, BAKO, n. 38 ad art. 17; Cometta, Commentario, n. 3.3.1 ad art.
7 p. 122; Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; F. Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n.
168 ad art. 17).
Così come richiesto da
questa Camera con ordinanza 5 dicembre 2005, la ricorrente, nel suo “complemento
al reclamo” del 21 dicembre 2005, ha specificato il suo interesse al ricorso
nel fatto di aver intavolato “approfondite trattative private” con l’CO 1 per
l’acquisto delle 6 opere artistiche oggetto dell’asta contestata, formulando
un’offerta per fr. 575'000.-- poi ritirata prima dell’incanto di fronte al
rifiuto dell’Ufficio di sospendere l’asta affinché venisse verificata
l’autenticità di una delle opere, ossia “__________” attribuita a Marc Chagall.
Giova però rilevare come nei documenti (da A a D) citati dalla ricorrente a
sostegno della sua tesi non viene mai menzionato il suo nome. RI 1 ha
d’altronde omesso di produrre una procura o una dichiarazione da parte
dell’avv. __________ a conferma del fatto che fosse lei “il cliente” a cui si
riferisce questo patrocinatore nella sua corrispondenza con l’Ufficio.
In ogni caso, pur
volendo considerare la ricorrente quale autore dell’offerta di fr. 575'000.--
del 14 ottobre 2005, il ricorso dovrebbe essere ritenuto in gran parte
irricevibile. In effetti, la dottrina e la giurisprudenza riconoscono un
interesse degno di protezione a un interessato all’acquisto di un oggetto messo
all’asta solo qualora questi si dolga dell’esistenza di manovre illecite o contrarie
ai buoni costumi che abbiano influito sull’esito dell’asta ai sensi dell’art.
230 CO oppure di una violazione del principio dell’offerta sufficiente (art.
126 LEF) (cfr. Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 1999, n. 26-28 ad art. 132a, con rif.);
non gli è consentito - per contro - di contestare le condizioni d’asta (cfr. Lorandi, Betreibungsrechtliche
Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 213 ad art. 17), a
maggior ragione in un caso in cui, come in concreto, l’aggiudicazione aveva
luogo a trattative private (art. 130 LEF) e non in un’asta pubblica. Di
conseguenza, sono irricevibili le censure riferite all’assenza di perizia
sull’autenticità dell’opera attribuita a Chagall e sulla modifica, all’inizio
dell’incanto, del prezzo di partenza – ridotto, in seguito al ritiro
dell’offerta formulata dall’avv. __________, da fr. 575'000.-- a fr.
550'000.--, pari all’importo offerto il 7 ottobre 2005 dalla persona che si è
poi aggiudicata le opere.
2. Dal profilo della
legittimazione attiva, il ricorso si rivela invece
ricevibile laddove RI 1 denuncia l’esistenza di “diversi scambi di
informazione tra gli addetti all’Ufficio esecuzione di Lugano e coloro che si
sono poi aggiudicati le opere all’asta, informazioni che, non lo si può a
priori escludere, potrebbero essere state utilizzate per favorire chi ha
acquistato le opere”. È per contro inammissibile dal punto di vista
formale, nella misura in cui la ricorrente non specifica quali siano le
informazioni incriminate né in che modo abbiano influito sull’esito dell’asta,
violando così l'esigenza di motivazione conforme all'art. 7
cpv. 3 lett. b LPR. Da quanto si può desumere dall’atto ricorsuale, le
informazioni fornite da G__________, durante l’ispezione del 18 novembre 2005,
oltre che non nuove (egli aveva già fatto le stesse constatazioni durante
un’ispezione avvenuta in presenza di un funzionario dell’__________ nell’aprile
1999, cfr. denuncia penale del 27 agosto 1999, doc. G), avrebbero semmai dovuto
dissuadere l’aggiudicatario dall’acquisire le opere (o almeno quella attribuita
a Marc Chagall), stante il sospetto di falsità espresso da G__________ in
merito a quest’ultima.
3. Nel ricorso, RI 1
rimprovera all’CO 1 di non aver consegnato al suo patrocinatore copia del
verbale di asta. Questa censura non è però oggetto di una conclusione formale e
va quindi ignorata. A titolo abbondanziale, la decisione dell’Ufficio va
comunque condivisa, siccome l’avv. RA 1, prima dell’inoltro del ricorso (cfr.
scritto 21 novembre 2005 all’CO 1), si era sempre qualificato quale
rappresentante di G__________, il quale è ovviamente estraneo alla procedura
esecutiva da quando il Tribunale federale ha definitivamente confermato la
reiezione della sua azione di rivendicazione delle opere.
4. Il
ricorso è pertanto irricevibile.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 132a LEF; 230 CO; 7 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 1° dicembre 2005 di RI 1, __________, è respinto.
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione
a: – avv. RA 1, __________;
– __________,
__________;
– PI
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario