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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1999.93
Data decisione, Autorità: 07.07.1999, CEF


 



 

 

 

Incarto n.
15.99.00093

Lugano

7 luglio 1999/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 28 maggio 1999 di

 

 

__________

__________

(patr. dallo Studio legale __________)

 

contro l’operato dell’UEF di Locarno

 

nell'esecuzione n. __________ promossa contro __________ da

 

 

 

__________

 

in materia di notificazione di precetto esecutivo;

 

 

viste le osservazioni 9 giugno 1999 dell'UEF di Locarno;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:                 A.      __________ procede contro __________ per fr. 2'830.– oltre accessori per il titolo di fornitura e posa arredamento per rustico signori __________, __________, __________.

                                          Dal precetto esecutivo risulta che l'atto é stato notificato il 30 aprile 1999 al debitore e al coniuge dell'escusso.

                                          Il 18 maggio 1999 __________ e la moglie __________ hanno interposto opposizione.

 

 

                                B.      Con provvedimento 19 maggio 1999 l'UEF di Locarno ha reso noto a __________ che l'opposizione è priva d'effetti poiché tardiva.

 

 

                                C.      Con tempestivo ricorso 28 maggio 1999 __________ e __________ chiedono che le loro opposizioni siano dichiarate tempestive, ritenuto che:

                                          –      __________ - saputo dalla madre che nella sua bucalettere era stato messo un avviso di ritiro per un precetto esecutivo e trovandosi con la moglie in __________, dove i coniugi sarebbero rimasti ancora per alcuni giorni - aveva contattato la Polizia comunale di __________ affinché gli fosse inviato per posta l'atto esecutivo;

                                          –      i ricorrenti hanno ricevuto il precetto esecutivo "soltanto il 14 maggio 1999, al loro rientro a __________ ";

                                          –      le opposizioni interposte il 18 maggio 1999 sono tempestive.

 

 

                                D.      L'UEF di Locarno è dell'avviso che il ricorso sia da respingere, valendo quale data di notificazione quella indicata sul precetto esecutivo (30 aprile 1999).

 

 

                                E.      Con dichiarazione 1 giugno 1999 l'agente __________ della Polizia comunale di __________, incaricata della notificazione del precetto, ha reso noto che l'atto esecutivo è stato spedito per posta il 30 aprile 1999, dopo essere stato da lei firmato, e che il signor __________ era a conoscenza dell'intimazione a mezzo posta.

 

 

Considerando

 

 

in diritto:               1.      Per l'art. 72 LEF la notificazione di un precetto esecutivo è fatta dall'ufficiale, da un impiegato dell'ufficio o per posta (cpv. 1), ritenuto che all'atto della consegna colui che procede alla notificazione deve attestare, su ambedue gli originali, in qual giorno ed a chi questa sia stata fatta (cpv. 2).

                                          Ex art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati: nel caso in cui non si trovi alcuna di tali persone, l'atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia perchè lo rimetta al debitore (art. 64 cpv. 2 LEF).

 

 

                                2.      a)     Mentre l'art. 64 stabilisce dove e a chi si devono notificare gli atti esecutivi e come si deve procedere se l'escusso non è reperibile, l'art. 72 LEF disciplina per mezzo di chi e in quale forma va operata la notifica ordinaria di un precetto esecutivo (Wnthrich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ad art. 72 LEF).

 

                                          b)    Il precetto esecutivo è suscettibile di notifica anche per mezzo della polizia comunale o cantonale. In siffatta evenienza gli agenti fungono da ausiliari dell'organo d'esecuzione, così come capita per il funzionario postale che compie atti esecutivi (Wnthrich/Schoch, op. cit., n. 8 ad art. 72 LEF; Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 21 ad art. 64 LEF). Nella scelta dei mezzi per adempiere gli incombenti di notificazione di un precetto esecutivo, la polizia agisce in modo indipendente dalle autorità esecutive e sotto la propria esclusiva responsabilità, applicando i principi che regolano l'attività della polizia come tale (cfr., mutatis mutandis, il parere della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale del 6 dicembre 1961 all'Autorità cantonale di vigilanza del Cantone Berna, in: Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Appendice I, n. 24, p. 317 ss.). Il debitore può essere portato in forma coatta al posto di polizia per gli incombenti di notificazione del precetto esecutivo e non valgono i periodi preclusi ex art. 56 LEF a favore dell'escusso (Angst, op. cit., n. 21 ad art. 64 LEF; Cometta, op. cit., p. 320-323, n. 3-4 per analogia).

 

                                          c)     La forma qualificata di notificazione - espressamente imposta dal legislatore all'art. 72 cpv. 2 LEF per il precetto esecutivo (oltre che per la comminatoria di fallimento, art. 161 cpv. 1 LEF) - esige l'atto formale della consegna dell'atto esecutivo da parte di chi procede alla notificazione nelle mani dell'escusso o di chi è legittimato a ricevere l'atto. Decisiva è la dazione fisica, con possibilità per il ricevente di interporre immediata opposizione e con l'obbligo in tal caso per il notificante di attestare sugli esemplari del precetto siffatta dichiarazione di volontà (Wnthrich/Schoch, op. cit., n. 11-13 ad art. 72 LEF). L'attestazione dell'avvenuta notificazione deve aver luogo ad opera di chi ha effettivamente eseguito la dazione (DTF 120 III 118 s.; Georges Vonder Mnhll, Anmerkung, in: BlSchK 1996, p. 13).

 

 

                                3.      Nel caso di specie, le formalità ex art. 72 cpv. 2 LEF della consegna effettiva ad opera del notificante sono state in tutta evidenza disattese. L'agente __________ della Polizia comunale di __________, indicato quale formalmente notificante, in realtà ha svolto la funzione di semplice mittente dell'invio postale, che il destinatario dichiara di aver ricevuto solo il 14 maggio 1999.

 

                                          a)     L'attestazione di notificazione in data 30 aprile 1999, figurante sul precetto esecutivo, ha funzione probatoria. Ove vi fosse disputa, come è qui il caso, all'organo d'esecuzione (UEF di Locarno) incombe l'onere di provare che la dazione del precetto ha avuto luogo il 30 aprile 1999.

 

                                          b)    Come pubblico documento ex art. 9 cpv. 1 CC, l'esemplare del precetto esecutivo costituisce piena prova dei fatti che attesta, finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (DTF 120 III 118; 117 III 13). La controprova non è soggetta ad alcuna forma speciale (art. 9 cpv. 2 CC; Hausheer/Jaun, Die Einleitungsartikel des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Berna 1998, p. 171, n. 7.87). Essa deve essere ammessa già quando siano dati fondati motivi per dubitare della veridicità del contenuto del documento (sentenza 9 giugno 1986 dell'Autorità cantonale di vigilanza del Cantone Zurigo, in: BlSchK 1988, p. 231-233).

 

                                          c)     Nel caso in esame non solo vi è grande verosimiglianza ma anzi vi è la prova certa che la consegna effettiva da parte del notificante agente __________ all'escusso, rispettivamente a sua moglie, non si è svolta secondo le forme imposte dall'art. 72 cpv. 2 LEF. L'agente di polizia non afferma di aver consegnato di persona il precetto esecutivo all'escusso, ma solo di averlo dato alla posta, così come richiesto dal debitore stesso. Ne consegue che il 30 aprile 1999 non può essere ritenuto quale momento della notificazione dell'atto.

 

 

                                4.      In linea di principio la carenza formale di un atto ne determina solo la sua impugnabilità, la sanzione della nullità entrando in linea di conto solo ove la gravità del provvedimento e i suoi effetti non consentano altro rimedio (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 4 e 8 s. ad art. 22 LEF).

 

                                          a)     La violazione del prescritto imperativo dell'art. 72 cpv. 2 LEF non consente la determinazione oggettiva del momento topico della notificazione. In mancanza di altri elementi utili all'accertamento, non resta che considerare l'ammissione dei ricorrenti stessi (DTF 112 III 84 s. cons. 2b con rif.; sentenza 21 marzo 1983 dell'Autorità cantonale di vigilanza del Cantone Berna, in: BlSchK 1987, p. 22 s.; Wnthrich/ Schoch, op. cit., n. 19 ad art. 72 LEF), che attestano soggettivamente di aver ricevuto gli esemplari del precetto esecutivo di loro pertinenza solo il 14 maggio 1999.

 

                                          b)    L'invito dei ricorrenti all'agente della polizia comunale di inviare il precetto esecutivo per posta non è costitutivo di abuso di diritto ex art. 2 CC (sulla nozione nel diritto esecutivo, cfr. Max Baumann, Znrcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, vol. I/1, Zurigo 1998, n. 33 e 36 ad art. 2 CC), per il fatto che l'escusso è in grado di comprendere compiutamente la portata della pretesa dedotta in esecuzione, in linea di principio, solo dopo aver preso visione del precetto stesso (modulo n. 3). Solo a quel momento gli sono infatti noti tutti i mezzi di difesa a sua disposizione, partitamente indicati nell'atto esecutivo stesso. Questo è peraltro uno dei motivi che hanno determinato il legislatore al formalismo che connota l'art. 72 cpv. 1 LEF.

 

                                          c)     Ne consegue che le opposizioni formulate da __________ e __________ il 18 maggio 1999 sono tempestive (art. 74 cpv. 1 LEF). L'UEF di Locarno procederà di conseguenza all'iscrizione, nel registro delle esecuzioni, della data delle opposizioni in conformità dell'art. 10 Rform (RS 281.31).

 

 

                                5.      Il ricorso deve pertanto essere accolto. Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

                                          Richiamati gli art. 2 e 9 CC; 17, 22, 64, 72 e 74 cpv. 1 LEF; 10 Rform;

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso 28 maggio 1999 di __________ e __________, è accolto.

 

                                          1.1.  Di conseguenza le opposizioni interposte da __________, quale debitore escusso, e __________, quale coniuge del debitore, al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno del 12 aprile 1999 sono dichiarate tempestive.

 

                                          1.2.  È fatto ordine all'UEF di Locarno di procedere alle iscrizioni di rito nel senso del cons. 4c.

 

 

                                2.      Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

 

                                3.      Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

 

                                4.      Intimazione:

                                          –      __________

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

 



Ultimo aggiornamento: 23.04.2018   |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster